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La F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico e gli Enti di Promozione Sportiva firmatari del presente accordo, mettendo al centro dell'interesse i giovani, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, condizione sociale od altro, intendono promuovere ed agevolare il gioco del calcio come fattore educativo, solidaristico, ricreativo e tecnico. Le basi educative del giuoco del calcio sono ben definite dalle ipotesi di lavoro del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. e dal suo centro studi: tali norme dovranno essere applicate da tutti.

  1. Le Associazioni Sportive o i Settori Giovanili delle stesse, possono aderire contemporaneamente alla F.I.G.C. e agli E.P.S. Tale stato verrà agevolato soprattutto per incentivare l'attività di tutti i giovani iscritti. I giovani potranno essere tesserati sia alla F.I.G.C. che agli E.P.S. purchè nell'ambito di un'unica Società o Associazione Sportiva. La programmazione e il calendario delle attivtà ai livelli territoriali dovrà essere concordato rispettando i reciproci ruoli ed agevolando la partecipazione di tutti. In ogni caso le attività ufficiali dovranno prevedere, per i calciatori, due giornate di riposo tra una gara e l'altra.
  2. Le Associazioni Sportive regolarmente iscritte alla Scuola Calcio ed ai C.A.S. CONI che partecipano ad attività programmate dagli E.P.S. con giovani dai sei ai dodici anni, verranno riconosciute da parte della F.I.G.C. previa verifica dei requisiti tecnici emanati dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. Le attività degli E.P.S. per giovani dai sei ai dodici anni dovranno rispettare i regolamenti del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. Da parte del Settore Giovanile Scolastico della FI.G.C. potranno essere attivate, di intesa con gli E.P.S., sperimentazioni di attività non conformi alle regole sudette, concordando tipologia e programmi che dovranno dare risultanza inoppugnabili per il corretto sviluppo psico-fisico del bambino. Riguardo alla fascia di età compresa dai dodici ai diciotto anni la F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico e la F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti incentiveranno ed aiuteranno la programmazione dell'attività da parte degli E.P.S. riferita ai giovani che non praticano attività già con squadre federali.
  3. Gli allenatori delle squadre giovanili degli E.P.S. potranno essere riconosciuti dalla F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico attraverso corsi specifici gestiti dal Settore Tecnico della F.I.G.C., su richiesta dell'E.P. interessato e di intesa con il Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C.
  4. Viene costituita una apposita commissione paritetica "attività di base". Tale commissione svolge funzioni di studio sulle tematiche relative alla promozione dell'attività, alle metodologie di allenamento ed alla formazione degli operatori. tale commissione è tenuta a stendere una relazione del lavoro svolto entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva.
  5. D'intesa con la F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico, gli E.P.S. si impegnano a promuovere attività giovanile di calcio a cinque e calcio femminile.

 


 

Protocollo d’intesa tra SCUOLA NAZIONALE FITNES & SPIN BIKE e ASI

La "SCUOLA NAZIONALE FITNESS & SPIN BIKE" che per il protocollo d'intesa nominiamo "SCUOLA" in accordo con Alleanza Sportiva Italiana, che nominiamo ASI, nell'intento di instaurare rapporti di reciproca collaborazione nel quadro delle ripsettive autonomie e finalità, si impegna a promuovere e favorire unitariamente per il massimo sviluppo, tutti i programmi della stessa nella varietà delle forme e degli scopi con cui è praticata e organizzata ogni sua disciplina.

Per quanto detto si conviene:

ART. 1
La SCUOLA ha per scopo favorire, divulgare e promuovere in tutto il territorio nazionale la pratica del fitness in tutte le sue varianti e nel rispetto dei programmi stabiliti dalla scuola stesa, così stabiliti:
- SPIN BIKE AEROBIC: completo training psicofisico, dove oltre alle simulazioni di andatura che caratterizzano il lavoro sulla bike, offre il vantaggio di utilizzare sinergicamente non solo la parte inferiore ma anche quella superiore del corpo attraverso esercizi ginnici e di coordinazione eseguiti con le braccia con o senza l'utilizzo di piccoli attrezzi;
- SPIN BIKE CYCLING: reinterpretazione di tutti i programmi indoor cycling fatta al fine di assicurare a chiunque la possibilità di esprimersi a seconda delle proprie attitudini, motivazioni e possibilità;
- IDRO SPIN BIKE AEROBIC: tutta la filosofia dello Spin Bike Aerobic riportato in acqua;
- BIKESERCISE: programma di allenamento che si svolge sopra o giù dalla bike, con l'ausilio di movimenti e attrezzi provenienti da varie discipline sportive, finalizzato ad ottimizzare la tonificazione muscolare oltre alla resistenza cardiovascolare;
- MUSCLEXERCISE: allenamento per la tonificazione di tutti i gruppi muscolari che si avvale dei principi del Body Building, il tutto a tempo di musica;
- KEY BOXE: combina i movimenti delle arti marziali e degli sport da combattimento con i ritmi della musica. Grande spazio in questo programma è lasciato ai bambini dai sei anni in su, dove avranno la possibilità di migliorare le loro capacità coordinative e condizionali;
- IDRO KEY BOXE: tutta la filosofia della Key Boxe in acqua;
- STEP;
- ACQUA TRAINING: attività ginnica in acqua a tempo di musica;
- AEROBICA;
- BODY BUILDING;
- FIT BUILDING: programma di gruppo con macchine di palestra e la presenza di un personal trainer.

ART. 2
E' riconosciuta la competenza esclusiva al quadro tecnico ufficiale nazionale della SCUOLA nella formazione e nella scelta di tecnici e docenti per lo svolgimento di corsi e seminari della SCUOLA stessa.

ART. 3
L'ASI ha la possibilità di organizzare manifestazioni, convegni e quant'altro a livello nazionale, provinciale e regionale in accordo con la SCUOLA per le discipline sopra elencate (art. 1).

ART. 4
La SCUOLA si impegna a fornire l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni e quant'altro all'ASI mettendo inoltre a disposizione i propri tecnici, docenti, mezzi, attrezzi, ecc.

ART. 5
La SCUOLA si impegna a favorire il tesseramento di tutti i suoi atleti e dei centri affiliati all'Ente ASI.

ART. 6
Tutti i loghi della SCUOLA e i suoi programmi sono marchi registrati, pertanto l'utilizzo di essi può avvenire solamente dopo accordi con la SCUOLA stessa. L'utilizzo del logo ASI può avvenire solo in occasione di iniziative preventivamente concordate con il Comitato periferico ASI competente per territorio.

ART. 7
La SCUOLA richiede all'ASI il riconoscimento di tutte le certificazioni istruttori di specialità già in essere previo invio elenco con relativo tesseramento ASI e l'idoneità delle  prossime certificazioni nei vari livelli previsti. Lo svolgimento delle attività di formazione dovrà essere concordato con il Comitato ASI competente per territorio.

ART. 8
L'inosservanza delle norme contenute nella presente convenzione è causa di decadenza della stessa.

ART. 9
La presente convenzione ha la durata di anni due e s'intende tacitamente rinnovata qual'ora non venga disdetta da una delle parti con preavviso di trenta giorni, tramite raccomandata scritta con ricevuta di ritorno.

 


 

PREMESSA

- Visto l'art.26 dello Statuto del CONI;
- Vista la Nuova Disciplina dei Rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI in data 1/8/2001;

FICPF e ASI

nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali e per una più incisiva promozione delle discipline sportive organizzate dalla FIPCF, sottoscrivono la seguente convenzione con lo scopo di rafforzare i rapporti di collaborazione attraverso iniziative comuni sia a livello nazionale sia a livello territoriale:

TITOLO I - NORME GENERALI

1) L'ASI si impegna a non instaurare relazioni sportive con altre Strutture ed Organizzazioni non riconosciute dalla FIPCF per quanto attiene alle discipline federali.

2) I Tesserati della FIPCF e dell'ASI non possono, senza l'autorizzazione dei rispettivi Organi Direttivi, rivestire cariche cariche l'altra parte.

3) La FIPCF e l'ASI si impegnano, anche attraverso i rispettivi Organi Periferici, a svolgere tutte le iniziative necessarie a sviluppare con le Istituzioni, gli Enti Locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti scolastici,  per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali delle discipline praticate attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

4) La FIPCF e l'ASI si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia.

TITOLO II - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1) La FIPCF e l'ASI possono svolgere per i propri tesserati attività di formazione (rilascio delle qualifiche tecniche ed arbitrali), tenendo presenti, nella  predisposizione dei programmi di formazione, i contenuti tecnico-didattici indicati nella Guida all'Attività Didattica della FIPCF. Per il riconoscimento della qualifica in ambito federale i corsi organizzati dall'ASI dovranno essere realizzati con la partecipazione di un docente e un commissario d'esame FIPCF le cui spese saranno a carico dell'organizzazione. I costi dei corsi e le eventuali spese connesse saranno fissati di comune accordo all'inizio di ogni anno sportivo.

2) La FIPCF e l'ASI, tenendo presenti i contenuti tecnico-didattici indicati nella Guida all'Attività Didattica, si impegnano a favorire l'organizzazione, a vari livelli, di corsi di aggiornamento tecnico delle strutture, del materiale didattico e dei formatori, permettendo l'interscambio dei Docenti.

3) La FIPCF e l'ASI si impegnano a favorire l'organizzazione di corsi d'aggiornamento per dirigenti Sportivi attraverso un programma comune che consenta la migliore utilizzazione delle strutture, del materiale didattico dei relatori.

4) La FIPCF e l'ASI si impegnano a favorire l'organizzazione di incontri annuali tra i Componenti delle rispettive Commissioni Arbitrali Nazionali.

TITOLO III - ATTIVITA' SPORTIVA

1) In tutte le manifestazioni l'ASI si impegna a fare riferimento alle Norme contenute nei Regolamenti Tecnico-Arbitrali delle Federazioni Internazionali adottati dalla FIPCF.

2) Nelle manifestazioni regionali organizzate dalla FIPCF, che non siano Fasi di Qualificazione o Campionati Regionali, è consentita la partecipazione di Atleti tesserati ASI anche se non tesserati FIPCF e viceversa.

3) Le dizioni "Campionati Italiani" e, per l'Attività Internazionale, "Squadra Italiana" (Atleti Azzurri) sono utilizzate esclusivamente dalla FIPCF; l'ASI può utilizzare la dizione "Campionati Nazionali ASI" e "Rappresentativa Nazionale ASI".

TITOLO IV - AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI

1) La FIPCF e l'ASI consentono la doppia affiliazione delle loro Società Sportive quando ricorrano le condizioni previste nei rispettivi Regolamenti.

2) La FIPCF e l'ASI si impegnano a mantenere a livelli adeguati le quote di affiliazione e di tesseramento per poter garantire valide polizze assicurative contro gli infortuni.

3) La FIPCF e l'ASI si impegnano a non accettare domande di affiliazioni presentate da Società Sportive che non dispongono di attrezzature e impianti idonei all'attività sportiva e che non abbiano una struttura organizzativa e norme statutarie ispirate a principi di reale democrazia.

 


PREMESSA

- Visto l'art.26 dello Statuto del CONI;
- Vista la Nuova Disciplina dei Rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI in data 1/8/2001;

FIJLKAM e ASI

nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali e per una più incisiva promozione delle discipline sportive organizzate dalla FIJLKAM, sottoscrivono la seguente convenzione con lo scopo di rafforzare i rapporti di collaborazione attraverso iniziative comuni sia a livello nazionale sia a livello territoriale:

TITOLO I - NORME GENERALI

1) L'ASI si impegna a non instaurare relazioni sportive con altre Strutture ed Organizzazioni non riconosciute dalla FIJLKAM per quanto attiene alle seguenti discipline:
Settore Lotta: Lotta Greco-Romana, Lotta Stile Libero e Sumo;
Settore Judo: Judo; Ju Jitsu, Aikido, Difesa Personale;
Settore Karate: Karate in tutti i suoi Stili e le Sue Specialità.

2) I Tesserati della FIJLKAM possono, previa autorizzazione dei propri Organi Direttivi, rivestire cariche cariche presso l'ASI e viceversa.

3) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano, anche attraverso i rispettivi Organi Periferici, a svolgere tutte le iniziative necessarie a sviluppare con le Istituzioni, gli Enti Locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti pubblici, per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione scolastici, per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali delle arti marziali attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

4) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia.

TITOLO II - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1) La FIJLKAM riconosce solo le qualifiche ed i gradi conseguiti presso la Scuola Nazionale di Ostia o presso i Comitati Regionali, secondo le norme ed i criteri previsti nelle Carte Federali e nel rispetto dei contenuti tecnico-didattici indicati nella Guida all'Attività Didattica Federale.

2) L'ASI svolge per i propri tesserati l'attività di formazione (rilascio dei gradi e delle qualifiche tecniche arbitrali) con il maggiore rigore possibile, tenendo presenti, nella predisposizione dei programmi di formazione e nell'individuazione dei criteri e delle anzianità per i passaggi di categoria e di graduazione, i contenuti tecnico-didattici indicati nella Guida all'Attività Didattica della FIJLKAM.

3) Per quanto riguarda i Kata, la FIJLKAM e l'ASI fanno riferimento a quelli adottati dalle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO.

4) La FIJLKAM e l'ASI, tenendo presenti i contenuti tecnico-didattici indicati nella Guida all'Attività Didattica, si impegnano a favorire l'organizzazione, a vari livelli, di Corsi di aggiornamento tecnico in modo da consentire la migliore utilizzazione delle strutture, del materiale didattico e dei formatori, favorendo l'interscambio dei Docenti.

5) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a favorire l'organizzazione di Corsi di aggiornamento per Dirigenti Sportivi anche attraverso un programma comune che consenta la migliore utilizzazione delle strutture, del materiale didattico e dei relatori.

6) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a favorire l'organizzazione di incontri annuali tra i Componenti delle rispettive Commissioni Arbitrali Nazionali.

TITOLO III - ATTIVITA' SPORTIVA

1) In tutte le manifestazioni l'ASI si impegna a fare riferimento alle Norme contenute nei Regolamenti Tecnico-Arbitrali delle Federazioni Internazionali adottati dalla FIJLKAM.

2) Per le sole manifestazioni riservate agli Atleti preagonisti (5-12 anni) e amatori (oltre i 35) organizzate dall'ASI, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle stesse, sarà costituito un Comitato paritetico FIJLKAM-Enti di Promozione Sportiva convenzionati per studiare un Regolamento comune.

3) Nelle manifestazioni regionali organizzate dalla FIJLKAM, che non costituiscano Fasi di Qualificazione o Campionati Regionali, è consentita la partecipazione di Atleti tesserati ASI, anche se non tesserati FIJLKAM.

4) I Tesserati della FIJLKAM possono partecipare a manifestazioni organizzate dall'ASI alle quali siano presenti esclusivamente i Tesserati di Enti convenzionati con la FIJLKAM.

5) Le dizioni "Campionati Italiani" (Individuali e a Squadre, Assoluti, Seniores, Juniores, Cadetti, Esordienti) e, per l'Attività Internazionale, "Squadra Italiana" (Atleti Azzurri) sono utilizzate esclusivamente dalla FIJLKAM; l'ASI può utilizzare la dizione "Campionati Nazionali ASI" e "Rappresentativa Nazionale ASI".

TITOLO IV - AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI

1) La FIJLKAM e l'ASI consentono la doppia affiliazione delle loro Società Sportive quando ricorrano le condizioni previste nei rispettivi Regolamenti.

2) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a mantenere a livelli adeguati le quote di affiliazione e di tesseramento per poter garantire valide polizze assicurative contro gli infortuni.

3) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a rispettare il vincolo relativo alla distanza stradale minima di 400 metri tra le Palestre delle rispettive Società Sportive affiliate, salvo casi eccezionali e motivati o accordi diversi tra le Società Sportive interessate.

4) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a non accettare domande di affiliazioni presentate da Società Sportive che non dispongano di attrezzature e impianti idonei all'attività sportiva e che non abbiano una struttura organizzativa e norme statutarie ispirate a principi di reale democrazia.

5) Gli Insegnanti Tecnici tesserati per la FIJLKAM devono chiedere alla Federazione l'autorizzazione per l'insegnamento presso le Società Sportive affiliate solo all'ASI.


 

 

Protocollo d’intesa tra SNS e ASI

Premesso

che la Società nazionale Salvamento (S.N.S.) è un Ente riconosciuto dal Ministero della Marina Mercantile ed abilitato al rilascio del brevetto di “Bagnino di Salvataggio” su tutto il territorio nazionale,

considerato

che la Alleanza Sportiva Italiana opera in tutto il territorio nazionale, attraverso le sue sedi locali, come ente di promozione sportiva (polisportiva),

considerato ancora

che l’ASI ha avanzato istanza alla S.N.S. di organizzare corsi di salvamento e nuoto, e successivo rilascio dei brevetti ai propri soci,

si conviene quanto segue:

- che i Soci dell’ASI possano richiedere di conseguire il brevetto di “Bagnino di Salvataggio” alla S.N.S.
- che le commissioni d’esame per il conseguimento del brevetto di “Bagnino di Salvataggio” in mare siano composte secondo quanto disposto dalla nota autorizzazione ministeriale alla quale si fa esplicito riferimento
- che per il conseguimento dei brevetti di cui sopra sia convenuto dalle parti una quota di partecipazione agli esami

 


 

CONVENZIONE

TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI E L'ASI

Preso atto della "nuova disciplina dei rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva" approvata dal Consiglio Nazionale del CONI in data 1 agosto 2001, che in particolare cita all'art.2: Attvità

"Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano le seguenti attività:

A. Motorio - Sportive

  1. a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;

  2. di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specie attraverso "centri di formazione fisico-sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali.

B. Formative

  1. corsi ed altre iniziative a carattere formativo per tecnici, arbitri, giudici di gara ed altre figure similari di operatori sportivi, realizzati d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali o con le Discipline Associate, con la partecipazione di esperti/docenti delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora l'EPS desideri ottenere il riconoscimento della qualifica nell'ambito federale.

C. Sussidiarie

  1. di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, finalizzata alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva.

Nello spirito di quanto sancito dallo Statuto della FISE, ed in particolare art.2 punto 1, comma 6° ..."incoraggiare, potenziare ed assistere tutti gli Enti che comunque abbiano attinenza con lo sport equestre e che operino nel quadro dei principi del presente Statuto, favorendo la costituzione e l'ulteriore sviluppo;"... e nel rispetto delle reciproche finalità sportive ed istituzionali, tra FISE e ASI, viene stipulata la seguente Convenzione.

CONVENZIONE

AFFILIAZIONI ED AGGREGAZIONI

  1. Le Associazioni Sportive aderenti all'ASI sono riconosciute dalla FISE quali Enti che operano per lo sviluppo amatoriale dello Sport Equestre, tale riconoscimento non costituisce affiliazione o aggregazione alla FISE, l'Associazione Sportiva conserverà la sua identità associativa all'ASI secondo i principi dello Statuto approvato dal Consiglio Nazionale del CONI

  2. Le Associazioni Sportive aderenti all'ASI, pur conservando piena autonomia statutaria e regolamentare, hanno pari dignità e considerazione, da parte della FISE, delle Associazioni ad essa Aggregate o Affiliate.

  3. L'Associazione Sportiva aderente all'ASI può chiedere, avendone i requisiti previsti statutariamente, l'affiliazione o l'aggregazione alla FISE. In caso l'associazione chieda l'affiliazione o l'aggregazione alla FISE, dovrà rilasciare a tutti i Soci che  praticano l'equitazione, anche la Patente FISE. Le Patenti ASI (rilasciate anche senza essere affiliati alla FISE) potranno essere parificate alla Patente "A" FISE, corrispondendo il 50% del costo di tale Patente (esclusa l'assicurazione Sportass), in quanto il praticante è coperto già dall'assicurazione del tesseramento ASI. La richiesta di tali patenti dovrà arrivare tramite il Comitato Regionale di competenza.

TESSERAMENTO

I tesserati dell'ASI che svolgono attività amatoriale potranno richiedere la parificazione della loro Patente tramite il Comitato regionale competente per territorio secondo quanto sopra indicato.
In caso contrario potranno partecipare alle sole attività amatoriali organizzate dall'ASI.

ISTRUTTORI E TECNICI

  • Norma Transitoria
    I quadri tecnici attuali dell'ASI in possesso dei requisiti saranno equiparati agli O.T.B. FISE, previo esame con Commissione FISE.

  • Nuova Norma
    Per i corsi di nuova formazione (in relazione a quanto previsto nella Disciplina dei Rapporti CONI-EPS), in caso  che l'ASI intenda ottenere il riconoscimento della FISE, lo stesso dovrà avvalersi per i Corsi e per le Commissioni di Esame di docenti di tecnica equestre riconosciuti dalla FISE. Il programma e la Commissione di Esame dovranno essere approvati preventivamente dalla FISE.
    In caso contrario il Corso stesso abiliterà ed attiverà.nel contesto della sola ASI e non potrà essere successivamente parificato con semplice esame, ma dovrà essere rifatto un corso riconosciuto dalla FISE stessa.

 


 

Premessa

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e l’ASI hanno come obiettivo comune la volontà di operare unitariamente per il massimo sviluppo della pallacanestro nella varietà delle forme e degli scopi con cui è praticata ed organizzata.
La realizzazione di questo progetto si attua attraverso una collaborazione che vede la Federazione impegnata particolarmente a curare l’attività sportiva secondo i compiti istituzionali individuali dal CONI (ovvero disciplinare l’attività sportiva nazionale ed internazionale di valore tecnico assoluto, promuovere quelle attività direttamente connesse con questa funzione e finalizzate all’addestramento specifico ed alla specializzazione) e l’ASI a sviluppare prevalentemente l’attività promozionale ed amatoriale (ancorché con modalità agonistiche, con finalità associative, formative, sociali e ricreative, per tutti e per ogni età, conforme al concetto di Sport per Tutti).
Con questi presupposti la FIP e l’ASI stipulano la convenzione in oggetto.

Art.1

La FIP e l’ASI si impegnano al riconoscimento e rispetto delle finalità e autonomie reciproche.

Art.2

La FIP e l’ASI si impegnano a sostenere una più incisiva azione nei riguardi delle istituzioni statali, regionali, degli Enti Locali e della scuola al fine di realizzare:

  1. la diffusione della pallacanestro con iniziative promozionali di base e d’immagine (convegni, meeting, stages) e stimolando la formazione di nuclei associativi e di Società Sportive;

  2. la gestione degli impianti sportivi territoriali da parte delle società direttamente e con convenzioni specifiche, ed anche concordare con gli impianti scolastici e/o di proprietà privata;

  3. la disponibilità su tutto il territorio nazionale dei presidi sanitari delle USL per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva, e le loro massima accessibilità.

Art.3

La FIP e l’ASI si impegnano a collaborare per l’approfondimento e la diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche della pallacanestro, attivando uno scambio fra i propri Centri Studi di materiale didattico (audiovisivi, book illustrativi, etc.).

Art.4

La FIP, nei limiti delle proprie disponibilità, garantisce, a titolo gratuito, l’assistenza tecnica e la fornitura di materiale didattico per Corsi di Formazione indirizzati alla figura di allenatore, arbitro e dirigente di Società, promossi ed organizzati dall’ASI.

Art.5

Per quanto riguarda la formazione tecnica arbitrale resta inteso che, per i corsi direttamente organizzati dall’ASI con l’approvazione e l’assistenza federale, gli arbitri dovranno espletare un biennio di attività c/o l’ASI e potranno essere utilizzati, qualora richiesto dalla FIP locali, successivamente al compimento del primo anno di attività. Per gli arbitri di esclusiva formazione dell’ASI è previsto, dopo due anni di attività, un colloquio di idoneità a livello tecnico - federale per l’abilitazione a svolgere attività federale.

Art.6

La FIP contribuisce all’effettuazione di corsi per allenatori promossi dall’ASI e realizzati secondo programmi, regolamenti e piani di studio federali, con la presenza di un tecnico nominato dalla Federazione.

In questo ambito la FIP, secondo le varie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione di tecnici dell’ASI agli stages per allenatori e gli istruttori minibasket.

Art.7

Per quanto riguarda l’organizzazione e la partecipazione alle attività sportive, si formula l’impegno di sviluppare la massima collaborazione tra gli organi federali e l’ASI concordando quanto segue:

7.1 - Per quanto riguarda l’attività dei giovani fino a 13 anni (Trofeo Propaganda) si riconosce:

  • la possibilità per le Società sportive di partecipare a tornei dei due Enti, ognuna con la propria affiliazione e tesseramento, in accordo con i competenti comitati;

  • l’opportunità di concordare i calendari e di organizzare, eventualmente, attività comune con l’esclusione di Campionati e Trofei federali;

  • prevedere, per tale attività, Commissioni Giudicanti miste.

7.2 - Per quanto riguarda le attività amatoriali si riconosce l’opportunità di concordare calendari e, in particolare, nelle province in cui è meno diffusa la pratica della pallacanestro:

  • la possibilità, per le Società sportive, di partecipare a Tornei promossi dai due Enti, ognuna con la propria affiliazione e tesseramento, in accordo con i componenti comitati;

  • l’opportunità di concordare i calendari e di organizzare, eventualmente, attività comune “OPEN” con l’esclusione di Campionati e Trofei federali;

  • prevedere, per tale attività, Commissioni Giudicanti miste.

7.3 - La FIP e l’ASI concordano che i rispettivi atleti possono essere tesserati per lo stesso anno sportivo solo per la stessa Società che svolge attività con la Federazione e con l’Ente di appartenenza.

E’ consentita la partecipazione a manifestazioni non direttamente organizzate dalla FIP con Società diverse non affiliate, previo nulla-osta della Società di provenienza.

7.4 - I provvedimenti disciplinari che prevedono sospensioni dall’attività superiori ad anni 1 inflitte da uno dei due Enti, varranno anche per l’altro Ente, previa ratifica degli organi competenti di ciascun Ente.

Detti provvedimenti dovranno essere notificati tempestivamente all’atto della loro deliberazione.

Art.8

La FIP, nei limiti delle proprie possibilità, fornirà:

  1. l’assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni ufficiali dell’Ente mettendo inoltre a disposizione i propri arbitri ed ufficiali di campo;

  2. il sostegno, nelle diverse forme, delle iniziative e manifestazioni promozionali (con esclusione di Campionati e Trofei organizzati dall’Ente) realizzate con il Patrocinio e/o la collaborazione diretta della FIP che abbiano carattere nazionale, siano di alto impegno organizzativo, abbiano rilevante rilievo partecipativo e particolare risonanza e pubblicizzazione da parte dei mass-media;

  3. l’Ente si impegna, nelle forme dovute e concordate, a dare risalto e pubblicizzazione dell’assistenza offerta dalla Federazione Italiana Pallacanestro;

  4. l’Ente si impegna a favorire l’affiliazione alla FIP delle proprie Società ed il tesseramento degli atleti compresi nelle fasce di età previste dalle norme federali.

Art. 9

La FIP e l’ASI si impegnano a divulgare e promuovere la presente Convenzione nell’ambito dei propri organi periferici.

L’inosservanza delle norme contenute nella presente Convenzione è causa di decadenza della stessa.

Art.10

La premessa fa parte integrante della Convenzione.

Art. 11

La presente Convenzione ha la durata di anni due con decorrenza dal 15 marzo 1997 e si intende tacitamente rinnovata qualora non venga disdetta da una delle parti almeno un mese prima della sua scadenza

 


 

Premesso

che la SIAE da tempo riserva al settore associazionistico e di volontariato particolari condizioni di trattamento in materia di Diritto d’Autore per le utilizzazioni di repertorio amministrato dalla Sezione Musica in occasione di attività spettacolistiche, culturali e ricreative svolte nell’ambito degli scopi statutari delle singole strutture associative

che, di comune intesa, le principali rappresentanze nazionali dell’associazionismo tradizionale e la SIAE hanno inteso soddisfare l’esigenza di ricomprendere in un accordo-quadro l’intera normativa ed il trattamento tariffario da applicare per le utilizzazioni del predetto repertorio musicale nell’ambito delle attività sociali esercitate dalle organizzazioni a carattere e con natura esclusivamente associative

visto

l’art. 15/bis inserito dalla legge 650/96 ad integrazione delle previsioni dell’art. 15 della legge sul Diritto d’Autore 633/41

visto

il decreto Legislativo n.460/97 che, nel disciplinare il sistema fiscale degli Enti non commerciali ed, in particolare, dei soggetti di tipo associativo individua e diversifica le categorie prevedendo differenti trattamenti all’interno degli stessi Enti di tipo associativo, fra i quali, riconosce le Associazioni di promozione sociale.

Considerato

che la SIAE propende, in via generale e particolare, ad uniformare le normative e a razionalizzare e semplificare i criteri riguardanti i trattamenti tariffari che regolamentano il Diritto d’Autore dovuyo per le pubbliche utilizzazioni del repertorio ammnistrato allo scopo di garantire parità di trattamento a parità di condizioni

le parti

Siae e ASI, convengono di sottoscrivere il seguente accordo-quadro che comprende, oltre alla premessa, due diverse e distinte Sezioni che ne costituiscono parte integrante:
- la I Sezione riguarda la definizione dell’oggetto dell’accordo ed è strutturata in capitoli che riportano, per ciascuna tipologia di utilizzazione del repertorio amministrato dalla Sezione Musica, i diversi trattamenti normativi e tariffari. Ciascun capitolo è, a sua volta, strutturato in articoli indipendenti;
- la II Sezione fissa le condizioni generali, connesse alle utilizzazioni del repertorio sociale, che disciplinano il rapporto tra l’Associazione firmataria (ASI), il singolo organizzatore aderente e la SIAE.

La premessa, unitamente alla I Sezione e alla II Sezione, forma parte integrante dell’accordo-quadro.

L’ASI, in ragione dei propri scopi associativi e delle connesse attività spettacolistiche, aderisce interamente all’accordo-quadro.

NB Di seguito viene riportata un sunto delle due Sezioni. Il testo integrale sarà disponibile a breve presso i Comitati Regionali.


SEZIONE I
- Oggetto e sfera di applicazione dell’Accordo -


1 - Oggetto dell’accordo
Formano oggetto del presente accordo le sottoelencate tipologie di pubbliche utilizzazioni del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica.

Capitolo 1
Esecuzioni musicali realizzate “dal vivo” a mezzo di strumenti musicali o con l’uso di apparecchi sonori o videosonori, diffuse con la funzione di MUSICA D’AMBIENTE.

Capitolo 2
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonri in occasione di TRATTENIMENTI DANZANTI.

Capitolo 3
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di CONCERTINI (intrattenimento musicale).

Capitolo 4
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di CONCERTI di MUSICA CLASSICA.

Capitolo 5
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di CONCERTI di MUSICA cosiddetta LEGGERA, di MUSICA JAZZ, ROCK, FOLK, ecc., di RASSEGNE di GRUPPI FOLCLORICI e di SPETTACOLI di DANZA.

Capitolo 6
Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da COMPLESSI BANDISTICI.

Capitolo 6/BIS
Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da COMPLESSI CORALI.

Capitolo 6/TER
Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da GRUPPI CARATTERISTICI DELLA TRADIZIONE POPOLARE.

Capitolo 7
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di SPETTACOLI di VARIETA’, ARTE VARIA, CABARET, ILLUSIONISMO e SIMILARI o in accompagnamento a RAPPRESENTAZIONI di SKETCH, di RECITAL di PROSA o di POESIE.

Capitolo 8
Esecuzioni musicali connesse alla PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA e alla VIDEOPROIEZIONE di film di lungometraggio o di cortometraggio, di documentari, di giornali di attualità e di filmati di genere similare.

Capitolo 9
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate a complemento di CORSO e LEZIONI di DANZA CLASSICA, MODERNA, CONTEMPORANEA, JAZZ e di CORSI di BALLO in genere, ivi compresi i SAGGI di FINE CORSO.

Capitolo 10
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate a desclusivo sostegno di CORSI di GINNASTICA ARTISTICA, RITMICA, AEROBICA, di PATTINAGGIO - SUL GHIACCIO e a ROTELLE - di NUOTO SINCRONIZZATO e di ATTIVITA’ SIMILARI, ivi compresi gli ALLENAMENTI e le GARE.

Capitolo 11
Esecuzioni musicali che avvengono in occasione di spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorettes, rassegne di gruppi folcloristici, spettacoli cinematografici, spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti e concertini, organizzati in occasione di feste patronali, di sagre o di analoghi festeggiamenti (es.: feste dello sport, ricorrenze associative) nelle quali i vari punti spettacolo sono dislocati all’interno di un’area definita (cd. FESTE IN PIAZZA).

Si debbono intendere escluse dal presente accordo le utilizzazioni del repertorio amministrato dalle altre Sezioni della SIAE:
Sezione DOR: opere drammatiche, cabaret di prosa, riviste ed opere analoghe.
Sezione LIRICA: opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe.
Sezione OLAF: opere scritte ed orali nel campo letterario e scientifico, recitazione in pubblico, esposizioni di arte figurativa e fotogarafica.

SEZIONE II
- Condizioni Generali -


1 - Permesso spettacoli e trattenimenti e programma musicale

Il responsabile del circolo che intende organizzare la manifetsaizone oggetto dei capitoli di cui alla Sezione I, deve preventivamente richiedere all’Ufficio Periferico della SIAE competente per territorio:

- il rilascio del “Permesso spettacoli e trattenimenti”, fornendo tutti i dati e gli elementi di valutazione utili per l’individuazione dei parametri di riferimento (del capitolo della categoria di appartenenza) per la conseguente corretta determinazione della misura dei compensi dovuti;

- nei casi prescritti la fornitura dei “programmi musicali” da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni. Il programma musicale, debitamente firmato nell’apposito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni stesse, deve essere restituito all’Ufficio Periferico della SIAE, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.

L’omessa indicazione di opere eseguite o l’indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporta l’applicazione, a carico dell’organizzatore, delle penali previste dal Permesso spettacoli trattenimenti.

Per le utilizzazioni di cui ai capitoli 1, 9 e 10, gli associati sono esonerati dall’obbligo della consegna dei programmi musicali delle esecuzioni, salvo quanto specificatamente previsto nei suddetti capitoli.

2 - Autocertificazione
Per i repertori dichiarati di pubblico dominio o non rientranti nelle opere amministrate dalla SIAE l’organizzatore dovrà presentare autodichiarazione in fede attestante la non tutelabilità del repertorio.

3 - Certificato di adesione
Il circolo aderente all’Associazione, per usufruire del trattamento previsto dal presente accordo-quadro, deve annualmente presentare, all’Ufficio Periferico della SIAE competente per territorio, il certificato di appartenenza rilasciato dall’Associazione stessa.

4 - Inadempienze
L’inadempienza del circolo ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo e nel “Permesso di Esecuzione” rilasciato dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 5.

5 - Riduzioni
La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte dell’Associazione nella fase applicativa dell’accordo, riconosce ai circoli aderenti all’Associazione stessa una riduzione sui compensi fissi nella misura del 10%.

6 - Aggiornamento della misura dei compensi
I compensi previsti nel presente accordo sono soggetti ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall’indice ISTAT “dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati” (ex indice del costo della vita) riferito al mese di settembre dell’anno precedente.

7 - Potere di accesso
Alla SIAE è consentito il libero accesso ai luoghi utilizzati dal circolo nei quali si svolgono le attività soggette al Diritto d’Autore per verificare la corretta applicazione dell’accordo nonchè la corrispondenza delle dichiarazioni rese.

8 - Durata
Il presente accordo sarà valido dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2002 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

9 - Comitato Permanente

Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione del presente accordo-quadro sarà sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Permanente nominato, di comune accordo, dalle parti.

 


 

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP) e l’ASI ribadiscono la necessità e la volontà di operare unitariamente per il massimo sviluppo del pattinaggio nella varietà delle forme e degli scopi con cui è praticato ed organizzato. Pertanto nel rispetto ciascuno dei propri fini istituzionali sia la FIHP che l’ASI si impegnano a:

  • promuovere e favorire iniziative culturali di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi dello sport in generale e del pattinaggio in particolare;

  • stimolare gli Enti locali a creare le condizioni affinché tutti i cittadini possano svolgere la pratica sportiva del pattinaggio, attraverso la costruzione di impianti sportivi ed il razionale utilizzo di quelli esistenti;

  • favorire iniziative comuni per la promozione dell’attività sportiva nelle scuole e la piena utilizzazione degli impianti scolastici.

La F.I.H.P. e l’ASI nell’aderire alla convenzione si impegnano a stabilire forme di collaborazione al fine della diffusione e promozione dello sport del pattinaggio con particolare riferimento all’attività dei giovanissimi e dei non agonisti.

La F.I.H.P. e l’ASI intendono in premessa ribadire le preminenti sfere dalla loro ben specifica competenza.

Spetta alla F.I.H.P. il compito di organizzare, regolamentare e promuovere lo sport del pattinaggio a rotelle in tutte le sue specialità, con particolare riferimento alla salvaguardia ed all’incremento del livello tecnico-agonistico dei praticanti.

Spetta all’ASI il compito di promuovere l’attività dello sport del pattinaggio al fine di assicurare a chiunque lo voglia la possibilità di esprimersi ad ogni livello, e secondo le proprie attitudini, motivazioni e possibilità.

 


 

  1. L’Alleanza Sportiva Italiana, in seguito denominata “ASI”;

  2. l’Istituto per il Credito Sportivo, in seguito denominato “Istituto”;

  3. Il Comitato Olimpionico Nazionale Italiano, in seguito denominato “CONI”.

premesso che:

  • l’ASI intende concorrere, in base ai suoi fini istituzionali di Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Consiglio Nazionale CONI con deliberazione n.708 del 27/07/1994, alla diffusione dello sport di base su tutto il territorio nazionale attraverso una maggiore divulgazione ed ampliamento del numero dei partecipanti all’esercizio della pratica sportiva e promuovere un programma di investimenti nel settore dell’impiantistica sportiva da realizzarsi attraverso la propria struttura centrale e periferica e le società sportive aderenti, per la costruzione, la gestione, l’ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportiva;

  • per la realizzazione di tali intenti l’ASI promuoverà, per un esito positivo le richieste provenienti dalle proprie società sportive che rientreranno nel programma di attuazione previsto.

Per agevolare la realizzazione di tale piano sul territorio nazionale si addiviene, tra l’ASI, l’Istituto ed il CONI, alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:

Art.1

L’istituto per il Credito Sportivo nel limite della somma complessiva di lire 15.000.000.000 (quindicimiliardi), si impegna a concedere mutui, inseriti nel piano predisposto dall’ASI per lo sviluppo della pratica sportiva, a favore di società sportive affiliate all’ASI, costituite senza fine di lucro ed aventi personalità giuridica che, in base a progetti approvati ai sensi di legge e giusto il parere tecnico del CONI, intendono costruire, ampliare, migliorare attrezzature e riconvertire impianti sportivi, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive:

I mutui avranno la durata di 10 anni e saranno accordati al tasso di interesse vigente al momento della stipula dei singoli contratti.

L’intervento finanziario dell’Istituto è previsto per un triennio e la somma prevista potrà essere utilizzata nel corso del predetto periodo. Detto importo, nel caso in cui venisse utilizzato per intero prima della scadenza del triennio previsto, potrà essere ulteriormente integrato, in base al programma predisposto dall’ASI ed in relazione alla disponibilità dei mezzi operativi da parte dell’Istituto.

Art.2

Un’apposita commissione, costituita da membri in rappresentanza di ciascuno degli Enti firmatari della presente convenzione, assisterà con parere consultivo l’ASI per la compilazione e la verifica periodica dello stato di attuazione del programma annuale anche al fine di apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Tale commissione ha, altresì, il compito di seguire l’iter istruttorio delle pratiche di mutuo fino alla definitiva conclusione.

Art.3

L’Istituto concederà agli enti mutuatari inseriti nel piano predisposto dall’ASI un contributo negli interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell’art. 5 comma 2° della legge - 24 dicembre 1957 n. 1295 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura prevista dalle tabelle dei contributi vigenti al momento della concessione dei mutui.

Sui mutui ammessi al contributo negli interessi, di cui al comma precedente, sarà concesso un maggior contributo negli interessi dell’1% per mutui fino a 2,5 miliardi ed un contributo negli interessi dello 0,50% per mutui di importo oltre i 2,5 miliardi e fio a 4 miliardi.

Una quota di interventi di particolare interesse, prevista nei piani annuali predisposti dall’ASI, potrà usufruire delle condizioni inseriti nel piano programmatico annuale predisposto dall’Istituto. Tale quota verrà concordata all’inizio di ciascun esercizio.

Art.4

L’ASI si impegna a fornire, gratuitamente ai soggetti mutuatari, ove lo ritenga necessario, la collaborazione per la progettazione degli impianti, nonché consulenza ed assistenza tecniche.

Art.5

Il CONI si impegna a fornire, tramite i propri servizi ed i propri organi periferici, la consulenza tecnica all’ASI ai fini della programmazione degli interventi ed ai soggetti mutuatari in ordine alla progettazione degli impianti.

Art.6

L’erogazione dei contributi sugli interessi, di cui al precedente art.3, potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.

Art.7

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché l’erogazione degli stessi e quant’altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l’Istituto.

Art.8

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito di ulteriori modifiche od integrazioni degli articoli tuttora in vigore della legge 24 dicembre 1957, n.1295 istitutiva dell’istituto per il Credito Sportivo e dello Statuto dell’Istituto stesso.

Art.9

Agli effetti fiscali si chiedono le agevolazioni di cui all’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601. Letto, approvato e sottoscritto.

 


 

Premesso che:

l’Automobile Club d’Italia/Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) è la Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI e dalla Federazione Internazionale dell’Automobile;

l’Alleanza Sportiva Italiana (ASI) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;

la CSAI e l’ASI hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo sportivo del Karting;

l’attività sportiva Karting ASI si configura come attività “riservata” agli iscritti all’ASI.

Tra la CSAI e l’ASI viene stipulata, per il settore Karting, la presente convenzione valida per un anno (1°gennaio/31 dicembre) e rinnovabile di anno in anno, con accordo tacito, se le parti non oppongono obiezioni in tal senso.
Alla convenzione è allegato un Regolamento di esecuzione che fa parte integrante della stessa.

Regolamenti

L’ASI organizza e svolge la propria attività Karting nel rispetto dei regolamenti sportivi, tecnici e di sicurezza emanati dalla CSAI.

L’ASI può richiedere alla CSAI, anno per anno, motivandole, delle deroghe regolamentari per le proprie manifestazioni purché la stesse siano compatibili con i principi generali di uniformità dei regolamenti.

Manifestazioni Karting e licenza di organizzatore

All’ASI viene riconosciuta la titolarità della licenza di Organizzatore da rilasciare annualmente, su richiesta.

L’ASI organizza direttamente, con il permesso di organizzazione rilasciato dalla CSAI mediante approvazione del regolamento particolare di gara, manifestazioni sportive Karting riservate agli iscritti ASI.

L’ASI può affidare l’organizzazione di tali manifestazioni a Club titolari di licenza di Organizzatore CSAI/Karting che provvederanno, con il benestare dell’ASI stessa, a richiedere alla CSAI il permesso di organizzazione.

Partecipazione alle manifestazioni ASI

Per partecipare alle manifestazioni Karting riservate ASI è richiesta, oltre alla tessera ASI, anche la licenza di concorrente/conduttor CSAI/Karting di grado corrispondente alla categoria dei karts con cui gareggia.

Calendario sportivo

Il calendario sportivo delle manifestazioni ASI è concordato annualmente sulla base delle disposizioni CSAI in materia.

Ufficiali di Gara

Gli Ufficiali di Gara della manifestazioni ASI devono essere tutti iscritti nei ruoli degli Ufficiali di Gara Karting abilitati dalla CSAI

Sedi di gara

Le manifestazioni ASI possono svolgersi su piste permanenti (kartodromi) omologati dalla CSAI e su circuiti cittadini provvisori approvati anch’essi dalla CSAI.

Disposizioni finali

La CSAI e l’ASI si impegnano a dare la massima divulgazione alla presente convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione ed a vigilare affinché le rispettive strutture centrali e periferiche li applichino integralmente e collaborino nell’interesse generale del corretto svolgimento dell’attività sportiva Karting.

La CSAI si riserva la facoltà di designare, con spese a carico della Federazione Italiana Karting, un proprio Osservatore presso le manifestazioni riservate ASI.