La F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico e gli
Enti di Promozione Sportiva firmatari del presente
accordo, mettendo al centro dell'interesse i
giovani, senza alcuna discriminazione di sesso,
razza, condizione sociale od altro, intendono
promuovere ed agevolare il gioco del calcio come
fattore educativo, solidaristico, ricreativo e
tecnico. Le basi educative del giuoco del calcio
sono ben definite dalle ipotesi di lavoro del
Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. e dal
suo centro studi: tali norme dovranno essere
applicate da tutti.
-
Le Associazioni
Sportive o i Settori Giovanili delle stesse,
possono aderire contemporaneamente alla F.I.G.C.
e agli E.P.S. Tale stato verrà agevolato
soprattutto per incentivare l'attività di tutti
i giovani iscritti. I giovani potranno essere
tesserati sia alla F.I.G.C. che agli E.P.S.
purchè nell'ambito di un'unica Società o
Associazione Sportiva. La programmazione e il
calendario delle attivtà ai livelli territoriali
dovrà essere concordato rispettando i reciproci
ruoli ed agevolando la partecipazione di tutti.
In ogni caso le attività ufficiali dovranno
prevedere, per i calciatori, due giornate di
riposo tra una gara e l'altra.
-
Le Associazioni
Sportive regolarmente iscritte alla Scuola
Calcio ed ai C.A.S. CONI che partecipano ad
attività programmate dagli E.P.S. con giovani
dai sei ai dodici anni, verranno riconosciute da
parte della F.I.G.C. previa verifica dei
requisiti tecnici emanati dal Settore Giovanile
Scolastico della F.I.G.C. Le attività degli
E.P.S. per giovani dai sei ai dodici anni
dovranno rispettare i regolamenti del Settore
Giovanile Scolastico della F.I.G.C. Da parte del
Settore Giovanile Scolastico della FI.G.C.
potranno essere attivate, di intesa con gli
E.P.S., sperimentazioni di attività non conformi
alle regole sudette, concordando tipologia e
programmi che dovranno dare risultanza
inoppugnabili per il corretto sviluppo
psico-fisico del bambino. Riguardo alla fascia
di età compresa dai dodici ai diciotto anni la
F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico e la
F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti
incentiveranno ed aiuteranno la programmazione
dell'attività da parte degli E.P.S. riferita ai
giovani che non praticano attività già con
squadre federali.
-
Gli allenatori delle
squadre giovanili degli E.P.S. potranno essere
riconosciuti dalla F.I.G.C. Settore Giovanile
Scolastico attraverso corsi specifici gestiti
dal Settore Tecnico della F.I.G.C., su richiesta
dell'E.P. interessato e di intesa con il Settore
Giovanile Scolastico della F.I.G.C.
-
Viene costituita una
apposita commissione paritetica "attività di
base". Tale commissione svolge funzioni di
studio sulle tematiche relative alla promozione
dell'attività, alle metodologie di allenamento
ed alla formazione degli operatori. tale
commissione è tenuta a stendere una relazione
del lavoro svolto entro il 30 giugno di ogni
stagione sportiva.
-
D'intesa con la
F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico, gli
E.P.S. si impegnano a promuovere attività
giovanile di calcio a cinque e calcio femminile.
Protocollo d’intesa tra SCUOLA NAZIONALE FITNES &
SPIN BIKE e ASI
La "SCUOLA NAZIONALE FITNESS & SPIN BIKE" che per il
protocollo d'intesa nominiamo "SCUOLA" in accordo
con Alleanza Sportiva Italiana, che nominiamo ASI,
nell'intento di instaurare rapporti di reciproca
collaborazione nel quadro delle ripsettive autonomie
e finalità, si impegna a promuovere e favorire
unitariamente per il massimo sviluppo, tutti i
programmi della stessa nella varietà delle forme e
degli scopi con cui è praticata e organizzata ogni
sua disciplina.
Per
quanto detto si conviene:
ART. 1
La SCUOLA ha per scopo favorire, divulgare e
promuovere in tutto il territorio nazionale la
pratica del fitness in tutte le sue varianti e nel
rispetto dei programmi stabiliti dalla scuola stesa,
così stabiliti:
- SPIN BIKE AEROBIC: completo training psicofisico,
dove oltre alle simulazioni di andatura che
caratterizzano il lavoro sulla bike, offre il
vantaggio di utilizzare sinergicamente non solo la
parte inferiore ma anche quella superiore del corpo
attraverso esercizi ginnici e di coordinazione
eseguiti con le braccia con o senza l'utilizzo di
piccoli attrezzi;
- SPIN BIKE CYCLING: reinterpretazione di tutti i
programmi indoor cycling fatta al fine di assicurare
a chiunque la possibilità di esprimersi a seconda
delle proprie attitudini, motivazioni e possibilità;
- IDRO SPIN BIKE AEROBIC: tutta la filosofia dello
Spin Bike Aerobic riportato in acqua;
- BIKESERCISE: programma di allenamento che si
svolge sopra o giù dalla bike, con l'ausilio di
movimenti e attrezzi provenienti da varie discipline
sportive, finalizzato ad ottimizzare la
tonificazione muscolare oltre alla resistenza
cardiovascolare;
- MUSCLEXERCISE: allenamento per la tonificazione di
tutti i gruppi muscolari che si avvale dei principi
del Body Building, il tutto a tempo di musica;
- KEY BOXE: combina i movimenti delle arti marziali
e degli sport da combattimento con i ritmi della
musica. Grande spazio in questo programma è lasciato
ai bambini dai sei anni in su, dove avranno la
possibilità di migliorare le loro capacità
coordinative e condizionali;
- IDRO KEY BOXE: tutta la filosofia della Key Boxe
in acqua;
- STEP;
- ACQUA TRAINING: attività ginnica in acqua a tempo
di musica;
- AEROBICA;
- BODY BUILDING;
- FIT BUILDING: programma di gruppo con macchine di
palestra e la presenza di un personal trainer.
ART. 2
E' riconosciuta la competenza esclusiva al quadro
tecnico ufficiale nazionale della SCUOLA nella
formazione e nella scelta di tecnici e docenti per
lo svolgimento di corsi e seminari della SCUOLA
stessa.
ART. 3
L'ASI ha la possibilità di organizzare
manifestazioni, convegni e quant'altro a livello
nazionale, provinciale e regionale in accordo con la
SCUOLA per le discipline sopra elencate (art. 1).
ART. 4
La SCUOLA si impegna a fornire l'assistenza tecnica
necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni e
quant'altro all'ASI mettendo inoltre a disposizione
i propri tecnici, docenti, mezzi, attrezzi, ecc.
ART. 5
La SCUOLA si impegna a favorire il tesseramento di
tutti i suoi atleti e dei centri affiliati all'Ente
ASI.
ART. 6
Tutti i loghi della SCUOLA e i suoi programmi sono
marchi registrati, pertanto l'utilizzo di essi può
avvenire solamente dopo accordi con la SCUOLA
stessa. L'utilizzo del logo ASI può avvenire solo in
occasione di iniziative preventivamente concordate
con il Comitato periferico ASI competente per
territorio.
ART. 7
La SCUOLA richiede all'ASI il riconoscimento di
tutte le certificazioni istruttori di specialità già
in essere previo invio elenco con relativo
tesseramento ASI e l'idoneità delle prossime
certificazioni nei vari livelli previsti. Lo
svolgimento delle attività di formazione dovrà
essere concordato con il Comitato ASI competente per
territorio.
ART. 8
L'inosservanza delle norme contenute nella presente
convenzione è causa di decadenza della stessa.
ART. 9
La presente convenzione ha la durata di anni due e
s'intende tacitamente rinnovata qual'ora non venga
disdetta da una delle parti con preavviso di trenta
giorni, tramite raccomandata scritta con ricevuta di
ritorno.
PREMESSA
- Visto
l'art.26 dello Statuto del CONI;
- Vista la Nuova Disciplina dei Rapporti tra CONI ed
Enti di Promozione Sportiva deliberata dal Consiglio
Nazionale del CONI in data 1/8/2001;
FICPF e
ASI
nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali
e per una più incisiva promozione delle discipline
sportive organizzate dalla FIPCF, sottoscrivono la
seguente convenzione con lo scopo di rafforzare i
rapporti di collaborazione attraverso iniziative
comuni sia a livello nazionale sia a livello
territoriale:
TITOLO I - NORME GENERALI
1) L'ASI
si impegna a non instaurare relazioni sportive con
altre Strutture ed Organizzazioni non riconosciute
dalla FIPCF per quanto attiene alle discipline
federali.
2) I
Tesserati della FIPCF e dell'ASI non possono, senza
l'autorizzazione dei rispettivi Organi Direttivi,
rivestire cariche cariche l'altra parte.
3) La
FIPCF e l'ASI si impegnano, anche attraverso i
rispettivi Organi Periferici, a svolgere tutte le
iniziative necessarie a sviluppare con le
Istituzioni, gli Enti Locali, le Scuole, etc., una
comune azione per una più razionale utilizzazione
degli impianti scolastici, per promuovere lo
studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica
dell'attività sportiva e degli aspetti culturali
delle discipline praticate attraverso dibattiti,
seminari, corsi e manifestazioni.
4) La
FIPCF e l'ASI si impegnano a dare efficacia
reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai
rispettivi Organi di Giustizia.
TITOLO II - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
1) La
FIPCF e l'ASI possono svolgere per i propri
tesserati attività di formazione (rilascio delle
qualifiche tecniche ed arbitrali), tenendo presenti,
nella predisposizione dei programmi di formazione,
i contenuti tecnico-didattici indicati nella Guida
all'Attività Didattica della FIPCF. Per il
riconoscimento della qualifica in ambito federale i
corsi organizzati dall'ASI dovranno essere
realizzati con la partecipazione di un docente e un
commissario d'esame FIPCF le cui spese saranno a
carico dell'organizzazione. I costi dei corsi e le
eventuali spese connesse saranno fissati di comune
accordo all'inizio di ogni anno sportivo.
2) La
FIPCF e l'ASI, tenendo presenti i contenuti
tecnico-didattici indicati nella Guida all'Attività
Didattica, si impegnano a favorire l'organizzazione,
a vari livelli, di corsi di aggiornamento tecnico
delle strutture, del materiale didattico e dei
formatori, permettendo l'interscambio dei Docenti.
3) La
FIPCF e l'ASI si impegnano a favorire
l'organizzazione di corsi d'aggiornamento per
dirigenti Sportivi attraverso un programma comune
che consenta la migliore utilizzazione delle
strutture, del materiale didattico dei relatori.
4) La
FIPCF e l'ASI si impegnano a favorire
l'organizzazione di incontri annuali tra i
Componenti delle rispettive Commissioni Arbitrali
Nazionali.
TITOLO
III - ATTIVITA' SPORTIVA
1) In
tutte le manifestazioni l'ASI si impegna a fare
riferimento alle Norme contenute nei Regolamenti
Tecnico-Arbitrali delle Federazioni Internazionali
adottati dalla FIPCF.
2) Nelle
manifestazioni regionali organizzate dalla FIPCF,
che non siano Fasi di Qualificazione o Campionati
Regionali, è consentita la partecipazione di Atleti
tesserati ASI anche se non tesserati FIPCF e
viceversa.
3) Le
dizioni "Campionati Italiani" e, per l'Attività
Internazionale, "Squadra Italiana" (Atleti Azzurri)
sono utilizzate esclusivamente dalla FIPCF; l'ASI
può utilizzare la dizione "Campionati Nazionali ASI"
e "Rappresentativa Nazionale ASI".
TITOLO
IV - AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
1) La
FIPCF e l'ASI consentono la doppia affiliazione
delle loro Società Sportive quando ricorrano le
condizioni previste nei rispettivi Regolamenti.
2) La
FIPCF e l'ASI si impegnano a mantenere a livelli
adeguati le quote di affiliazione e di tesseramento
per poter garantire valide polizze assicurative
contro gli infortuni.
3) La
FIPCF e l'ASI si impegnano a non accettare domande
di affiliazioni presentate da Società Sportive che
non dispongono di attrezzature e impianti idonei
all'attività sportiva e che non abbiano una
struttura organizzativa e norme statutarie ispirate
a principi di reale democrazia.
PREMESSA
- Visto l'art.26 dello Statuto del
CONI;
- Vista la Nuova Disciplina dei
Rapporti tra CONI ed Enti di
Promozione Sportiva deliberata dal
Consiglio Nazionale del CONI in data
1/8/2001;
FIJLKAM e ASI
nell'ambito delle rispettive
finalità istituzionali e per una più
incisiva promozione delle discipline
sportive organizzate dalla FIJLKAM,
sottoscrivono la seguente
convenzione con lo scopo di
rafforzare i rapporti di
collaborazione attraverso iniziative
comuni sia a livello nazionale sia a
livello territoriale:
TITOLO I - NORME GENERALI
1) L'ASI si impegna a non instaurare
relazioni sportive con altre
Strutture ed Organizzazioni non
riconosciute dalla FIJLKAM per
quanto attiene alle seguenti
discipline:
Settore Lotta: Lotta
Greco-Romana, Lotta Stile Libero e
Sumo;
Settore Judo: Judo; Ju Jitsu,
Aikido, Difesa Personale;
Settore Karate: Karate in
tutti i suoi Stili e le Sue
Specialità.
2) I Tesserati della FIJLKAM
possono, previa autorizzazione dei
propri Organi Direttivi, rivestire
cariche cariche presso l'ASI e
viceversa.
3) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano,
anche attraverso i rispettivi Organi
Periferici, a svolgere tutte le
iniziative necessarie a sviluppare
con le Istituzioni, gli Enti Locali,
le Scuole, etc., una comune azione
per una più razionale utilizzazione
degli impianti pubblici, per
favorire la promozione dell'attività
sportiva nella Scuola e la piena
utilizzazione scolastici, per
promuovere lo studio, la conoscenza,
la divulgazione, la pratica
dell'attività sportiva e degli
aspetti culturali delle arti
marziali attraverso dibattiti,
seminari, corsi e manifestazioni.
4) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a
dare efficacia reciproca ai
provvedimenti disciplinari adottati
dai rispettivi Organi di Giustizia.
TITOLO II - ATTIVITA' DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
1) La FIJLKAM riconosce solo le
qualifiche ed i gradi conseguiti
presso la Scuola Nazionale di Ostia
o presso i Comitati Regionali,
secondo le norme ed i criteri
previsti nelle Carte Federali e nel
rispetto dei contenuti
tecnico-didattici indicati nella
Guida all'Attività Didattica
Federale.
2) L'ASI svolge per i propri
tesserati l'attività di formazione
(rilascio dei gradi e delle
qualifiche tecniche arbitrali) con
il maggiore rigore possibile,
tenendo presenti, nella
predisposizione dei programmi di
formazione e nell'individuazione dei
criteri e delle anzianità per i
passaggi di categoria e di
graduazione, i contenuti
tecnico-didattici indicati nella
Guida all'Attività Didattica della
FIJLKAM.
3) Per quanto riguarda i Kata, la
FIJLKAM e l'ASI fanno riferimento a
quelli adottati dalle Federazioni
Internazionali riconosciute dal CIO.
4) La FIJLKAM e l'ASI, tenendo
presenti i contenuti
tecnico-didattici indicati nella
Guida all'Attività Didattica, si
impegnano a favorire
l'organizzazione, a vari livelli, di
Corsi di aggiornamento tecnico in
modo da consentire la migliore
utilizzazione delle strutture, del
materiale didattico e dei formatori,
favorendo l'interscambio dei
Docenti.
5) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a
favorire l'organizzazione di Corsi
di aggiornamento per Dirigenti
Sportivi anche attraverso un
programma comune che consenta la
migliore utilizzazione delle
strutture, del materiale didattico e
dei relatori.
6) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a
favorire l'organizzazione di
incontri annuali tra i Componenti
delle rispettive Commissioni
Arbitrali Nazionali.
TITOLO III - ATTIVITA' SPORTIVA
1) In tutte le manifestazioni l'ASI
si impegna a fare riferimento alle
Norme contenute nei Regolamenti
Tecnico-Arbitrali delle Federazioni
Internazionali adottati dalla
FIJLKAM.
2) Per le sole manifestazioni
riservate agli Atleti preagonisti
(5-12 anni) e amatori (oltre i 35)
organizzate dall'ASI, al fine di
assicurare il corretto svolgimento
delle stesse, sarà costituito un
Comitato paritetico FIJLKAM-Enti di
Promozione Sportiva convenzionati
per studiare un Regolamento comune.
3) Nelle manifestazioni regionali
organizzate dalla FIJLKAM, che non
costituiscano Fasi di Qualificazione
o Campionati Regionali, è consentita
la partecipazione di Atleti
tesserati ASI, anche se non
tesserati FIJLKAM.
4) I Tesserati della FIJLKAM possono
partecipare a manifestazioni
organizzate dall'ASI alle quali
siano presenti esclusivamente i
Tesserati di Enti convenzionati con
la FIJLKAM.
5) Le dizioni "Campionati Italiani"
(Individuali e a Squadre, Assoluti,
Seniores, Juniores, Cadetti,
Esordienti) e, per l'Attività
Internazionale, "Squadra Italiana"
(Atleti Azzurri) sono utilizzate
esclusivamente dalla FIJLKAM; l'ASI
può utilizzare la dizione
"Campionati Nazionali ASI" e
"Rappresentativa Nazionale ASI".
TITOLO IV - AFFILIAZIONI E
TESSERAMENTI
1) La FIJLKAM e l'ASI consentono la
doppia affiliazione delle loro
Società Sportive quando ricorrano le
condizioni previste nei rispettivi
Regolamenti.
2) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a
mantenere a livelli adeguati le
quote di affiliazione e di
tesseramento per poter garantire
valide polizze assicurative contro
gli infortuni.
3) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a
rispettare il vincolo relativo alla
distanza stradale minima di 400
metri tra le Palestre delle
rispettive Società Sportive
affiliate, salvo casi eccezionali e
motivati o accordi diversi tra le
Società Sportive interessate.
4) La FIJLKAM e l'ASI si impegnano a
non accettare domande di
affiliazioni presentate da Società
Sportive che non dispongano di
attrezzature e impianti idonei
all'attività sportiva e che non
abbiano una struttura organizzativa
e norme statutarie ispirate a
principi di reale democrazia.
5) Gli Insegnanti Tecnici tesserati
per la FIJLKAM devono chiedere alla
Federazione l'autorizzazione per
l'insegnamento presso le Società
Sportive affiliate solo all'ASI.
|
Protocollo d’intesa tra SNS e ASI
Premesso
che la Società nazionale Salvamento (S.N.S.) è un
Ente riconosciuto dal Ministero della Marina
Mercantile ed abilitato al rilascio del brevetto di
“Bagnino di Salvataggio” su tutto il territorio
nazionale,
considerato
che la Alleanza Sportiva Italiana opera in tutto il
territorio nazionale, attraverso le sue sedi locali,
come ente di promozione sportiva (polisportiva),
considerato
ancora
che l’ASI ha avanzato istanza alla S.N.S. di
organizzare corsi di salvamento e nuoto, e
successivo rilascio dei brevetti ai propri soci,
si conviene quanto segue:
- che i Soci dell’ASI possano richiedere di
conseguire il brevetto di “Bagnino di Salvataggio”
alla S.N.S.
- che le commissioni d’esame per il conseguimento
del brevetto di “Bagnino di Salvataggio” in mare
siano composte secondo quanto disposto dalla nota
autorizzazione ministeriale alla quale si fa
esplicito riferimento
- che per il conseguimento dei brevetti di cui sopra
sia convenuto dalle parti una quota di
partecipazione agli esami
CONVENZIONE
TRA LA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI E L'ASI
Preso
atto della "nuova disciplina dei rapporti tra CONI
ed Enti di Promozione Sportiva" approvata dal
Consiglio Nazionale del CONI in data 1 agosto 2001,
che in particolare cita all'art.2: Attvità
"Gli
Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano
le seguenti attività:
A.
Motorio - Sportive
-
a
carattere amatoriale, seppure con modalità
competitive, con scopi di ricreazione, crescita,
salute, maturazione personale e sociale;
-
di
formazione fisico-sportiva e di avviamento alla
pratica sportiva, realizzate specie attraverso
"centri di formazione fisico-sportiva" per tutte
le fasce di età e categorie sociali.
B.
Formative
-
corsi ed altre iniziative a carattere formativo
per tecnici, arbitri, giudici di gara ed altre
figure similari di operatori sportivi,
realizzati d'intesa con le Federazioni Sportive
Nazionali o con le Discipline Associate, con la
partecipazione di esperti/docenti delle
Federazioni Sportive Nazionali, qualora l'EPS
desideri ottenere il riconoscimento della
qualifica nell'ambito federale.
C.
Sussidiarie
-
di
cultura, di comunicazione, d'indagine e di
ricerca, finalizzata alla promozione ed alla
diffusione della pratica sportiva.
Nello
spirito di quanto sancito dallo Statuto della FISE,
ed in particolare art.2 punto 1, comma 6°
..."incoraggiare, potenziare ed assistere tutti gli
Enti che comunque abbiano attinenza con lo sport
equestre e che operino nel quadro dei principi del
presente Statuto, favorendo la costituzione e
l'ulteriore sviluppo;"... e nel rispetto delle
reciproche finalità sportive ed istituzionali, tra
FISE e ASI, viene stipulata la seguente Convenzione.
CONVENZIONE
AFFILIAZIONI ED AGGREGAZIONI
-
Le Associazioni
Sportive aderenti all'ASI sono riconosciute
dalla FISE quali Enti che operano per lo
sviluppo amatoriale dello Sport Equestre, tale
riconoscimento non costituisce affiliazione o
aggregazione alla FISE, l'Associazione Sportiva
conserverà la sua identità associativa all'ASI
secondo i principi dello Statuto approvato dal
Consiglio Nazionale del CONI
-
Le Associazioni
Sportive aderenti all'ASI, pur conservando piena
autonomia statutaria e regolamentare, hanno pari
dignità e considerazione, da parte della FISE,
delle Associazioni ad essa Aggregate o
Affiliate.
-
L'Associazione
Sportiva aderente all'ASI può chiedere, avendone
i requisiti previsti statutariamente,
l'affiliazione o l'aggregazione alla FISE. In
caso l'associazione chieda l'affiliazione o
l'aggregazione alla FISE, dovrà rilasciare a
tutti i Soci che praticano l'equitazione, anche
la Patente FISE. Le Patenti ASI (rilasciate
anche senza essere affiliati alla FISE) potranno
essere parificate alla Patente "A" FISE,
corrispondendo il 50% del costo di tale Patente
(esclusa l'assicurazione Sportass), in quanto il
praticante è coperto già dall'assicurazione del
tesseramento ASI. La richiesta di tali patenti
dovrà arrivare tramite il Comitato Regionale di
competenza.
TESSERAMENTO
I
tesserati dell'ASI che svolgono attività amatoriale
potranno richiedere la parificazione della loro
Patente tramite il Comitato regionale competente per
territorio secondo quanto sopra indicato.
In caso contrario potranno partecipare alle sole
attività amatoriali organizzate dall'ASI.
ISTRUTTORI E TECNICI
-
Norma Transitoria
I quadri tecnici attuali dell'ASI in possesso
dei requisiti saranno equiparati agli O.T.B.
FISE, previo esame con Commissione FISE.
-
Nuova Norma
Per i corsi di nuova formazione (in relazione a
quanto previsto nella Disciplina dei Rapporti
CONI-EPS), in caso che l'ASI intenda ottenere
il riconoscimento della FISE, lo stesso dovrà
avvalersi per i Corsi e per le Commissioni di
Esame di docenti di tecnica equestre
riconosciuti dalla FISE. Il programma e la
Commissione di Esame dovranno essere approvati
preventivamente dalla FISE.
In caso contrario il Corso stesso abiliterà ed
attiverà.nel contesto della sola ASI e non potrà
essere successivamente parificato con semplice
esame, ma dovrà essere rifatto un corso
riconosciuto dalla FISE stessa.
Premessa
La
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e l’ASI
hanno come obiettivo comune la volontà di operare
unitariamente per il massimo sviluppo della
pallacanestro nella varietà delle forme e degli
scopi con cui è praticata ed organizzata.
La realizzazione di questo progetto si attua
attraverso una collaborazione che vede la
Federazione impegnata particolarmente a curare
l’attività sportiva secondo i compiti istituzionali
individuali dal CONI (ovvero disciplinare l’attività
sportiva nazionale ed internazionale di valore
tecnico assoluto, promuovere quelle attività
direttamente connesse con questa funzione e
finalizzate all’addestramento specifico ed alla
specializzazione) e l’ASI a sviluppare
prevalentemente l’attività promozionale ed
amatoriale (ancorché con modalità agonistiche, con
finalità associative, formative, sociali e
ricreative, per tutti e per ogni età, conforme al
concetto di Sport per Tutti).
Con questi presupposti la FIP e l’ASI stipulano la
convenzione in oggetto.
Art.1
La FIP e
l’ASI si impegnano al riconoscimento e rispetto
delle finalità e autonomie reciproche.
Art.2
La FIP e
l’ASI si impegnano a sostenere una più incisiva
azione nei riguardi delle istituzioni statali,
regionali, degli Enti Locali e della scuola al fine
di realizzare:
-
la diffusione della
pallacanestro con iniziative promozionali di
base e d’immagine (convegni, meeting, stages) e
stimolando la formazione di nuclei associativi e
di Società Sportive;
-
la gestione degli impianti sportivi territoriali
da parte delle società direttamente e con
convenzioni specifiche, ed anche concordare con
gli impianti scolastici e/o di proprietà
privata;
-
la disponibilità su tutto il territorio
nazionale dei presidi sanitari delle USL per
l’accertamento dell’idoneità alla pratica
sportiva, e le loro massima accessibilità.
Art.3
La FIP e
l’ASI si impegnano a collaborare per
l’approfondimento e la diffusione delle conoscenze
tecniche e scientifiche della pallacanestro,
attivando uno scambio fra i propri Centri Studi di
materiale didattico (audiovisivi, book illustrativi,
etc.).
Art.4
La FIP,
nei limiti delle proprie disponibilità, garantisce,
a titolo gratuito, l’assistenza tecnica e la
fornitura di materiale didattico per Corsi di
Formazione indirizzati alla figura di allenatore,
arbitro e dirigente di Società, promossi ed
organizzati dall’ASI.
Art.5
Per
quanto riguarda la formazione tecnica arbitrale
resta inteso che, per i corsi direttamente
organizzati dall’ASI con l’approvazione e
l’assistenza federale, gli arbitri dovranno
espletare un biennio di attività c/o l’ASI e
potranno essere utilizzati, qualora richiesto dalla
FIP locali, successivamente al compimento del primo
anno di attività. Per gli arbitri di esclusiva
formazione dell’ASI è previsto, dopo due anni di
attività, un colloquio di idoneità a livello tecnico
- federale per l’abilitazione a svolgere attività
federale.
Art.6
La FIP
contribuisce all’effettuazione di corsi per
allenatori promossi dall’ASI e realizzati secondo
programmi, regolamenti e piani di studio federali,
con la presenza di un tecnico nominato dalla
Federazione.
In
questo ambito la FIP, secondo le varie
disponibilità, si impegna a favorire la
partecipazione di tecnici dell’ASI agli stages per
allenatori e gli istruttori minibasket.
Art.7
Per
quanto riguarda l’organizzazione e la partecipazione
alle attività sportive, si formula l’impegno di
sviluppare la massima collaborazione tra gli organi
federali e l’ASI concordando quanto segue:
7.1
- Per quanto riguarda l’attività dei giovani fino a
13 anni (Trofeo Propaganda) si riconosce:
-
la possibilità per
le Società sportive di partecipare a tornei dei
due Enti, ognuna con la propria affiliazione e
tesseramento, in accordo con i competenti
comitati;
-
l’opportunità di concordare i calendari e di
organizzare, eventualmente, attività comune con
l’esclusione di Campionati e Trofei federali;
-
prevedere, per tale attività, Commissioni
Giudicanti miste.
7.2
- Per quanto riguarda le attività amatoriali si
riconosce l’opportunità di concordare calendari e,
in particolare, nelle province in cui è meno diffusa
la pratica della pallacanestro:
-
la possibilità, per
le Società sportive, di partecipare a Tornei
promossi dai due Enti, ognuna con la propria
affiliazione e tesseramento, in accordo con i
componenti comitati;
-
l’opportunità di concordare i calendari e di
organizzare, eventualmente, attività comune
“OPEN” con l’esclusione di Campionati e Trofei
federali;
-
prevedere, per tale attività, Commissioni
Giudicanti miste.
7.3
- La FIP e l’ASI concordano che i rispettivi atleti
possono essere tesserati per lo stesso anno sportivo
solo per la stessa Società che svolge attività con
la Federazione e con l’Ente di appartenenza.
E’
consentita la partecipazione a manifestazioni non
direttamente organizzate dalla FIP con Società
diverse non affiliate, previo nulla-osta della
Società di provenienza.
7.4
- I provvedimenti disciplinari che prevedono
sospensioni dall’attività superiori ad anni 1
inflitte da uno dei due Enti, varranno anche per
l’altro Ente, previa ratifica degli organi
competenti di ciascun Ente.
Detti
provvedimenti dovranno essere notificati
tempestivamente all’atto della loro deliberazione.
Art.8
La FIP,
nei limiti delle proprie possibilità, fornirà:
-
l’assistenza tecnica
necessaria per lo svolgimento delle
manifestazioni ufficiali dell’Ente mettendo
inoltre a disposizione i propri arbitri ed
ufficiali di campo;
-
il sostegno, nelle diverse forme, delle
iniziative e manifestazioni promozionali (con
esclusione di Campionati e Trofei organizzati
dall’Ente) realizzate con il Patrocinio e/o la
collaborazione diretta della FIP che abbiano
carattere nazionale, siano di alto impegno
organizzativo, abbiano rilevante rilievo
partecipativo e particolare risonanza e
pubblicizzazione da parte dei mass-media;
-
l’Ente si impegna, nelle forme dovute e
concordate, a dare risalto e pubblicizzazione
dell’assistenza offerta dalla Federazione
Italiana Pallacanestro;
-
l’Ente si impegna a favorire l’affiliazione alla
FIP delle proprie Società ed il tesseramento
degli atleti compresi nelle fasce di età
previste dalle norme federali.
Art. 9
La FIP e
l’ASI si impegnano a divulgare e promuovere la
presente Convenzione nell’ambito dei propri organi
periferici.
L’inosservanza delle norme contenute nella presente
Convenzione è causa di decadenza della stessa.
Art.10
La
premessa fa parte integrante della Convenzione.
Art. 11
La
presente Convenzione ha la durata di anni due con
decorrenza dal 15 marzo 1997 e si intende
tacitamente rinnovata qualora non venga disdetta da
una delle parti almeno un mese prima della sua
scadenza
Premesso
che la SIAE da tempo riserva al settore
associazionistico e di volontariato particolari
condizioni di trattamento in materia di Diritto
d’Autore per le utilizzazioni di repertorio
amministrato dalla Sezione Musica in occasione di
attività spettacolistiche, culturali e ricreative
svolte nell’ambito degli scopi statutari delle
singole strutture associative
che, di comune intesa, le principali rappresentanze
nazionali dell’associazionismo tradizionale e la
SIAE hanno inteso soddisfare l’esigenza di
ricomprendere in un accordo-quadro l’intera
normativa ed il trattamento tariffario da applicare
per le utilizzazioni del predetto repertorio
musicale nell’ambito delle attività sociali
esercitate dalle organizzazioni a carattere e con
natura esclusivamente associative
visto
l’art. 15/bis inserito dalla legge 650/96 ad
integrazione delle previsioni dell’art. 15 della
legge sul Diritto d’Autore 633/41
visto
il decreto Legislativo n.460/97 che, nel
disciplinare il sistema fiscale degli Enti non
commerciali ed, in particolare, dei soggetti di tipo
associativo individua e diversifica le categorie
prevedendo differenti trattamenti all’interno degli
stessi Enti di tipo associativo, fra i quali,
riconosce le Associazioni di promozione sociale.
Considerato
che la SIAE propende, in via generale e particolare,
ad uniformare le normative e a razionalizzare e
semplificare i criteri riguardanti i trattamenti
tariffari che regolamentano il Diritto d’Autore
dovuyo per le pubbliche utilizzazioni del repertorio
ammnistrato allo scopo di garantire parità di
trattamento a parità di condizioni
le parti
Siae e ASI, convengono di sottoscrivere il seguente
accordo-quadro che comprende, oltre alla premessa,
due diverse e distinte Sezioni che ne costituiscono
parte integrante:
- la I Sezione riguarda la definizione dell’oggetto
dell’accordo ed è strutturata in capitoli che
riportano, per ciascuna tipologia di utilizzazione
del repertorio amministrato dalla Sezione Musica, i
diversi trattamenti normativi e tariffari. Ciascun
capitolo è, a sua volta, strutturato in articoli
indipendenti;
- la II Sezione fissa le condizioni generali,
connesse alle utilizzazioni del repertorio sociale,
che disciplinano il rapporto tra l’Associazione
firmataria (ASI), il singolo organizzatore aderente
e la SIAE.
La premessa, unitamente alla I Sezione e alla II
Sezione, forma parte integrante dell’accordo-quadro.
L’ASI, in ragione dei propri scopi associativi e
delle connesse attività spettacolistiche, aderisce
interamente all’accordo-quadro.
NB Di seguito viene riportata un sunto
delle due Sezioni. Il testo integrale sarà
disponibile a breve presso i Comitati Regionali.
SEZIONE I
- Oggetto e sfera di applicazione dell’Accordo -
1 - Oggetto dell’accordo
Formano oggetto del presente accordo le
sottoelencate tipologie di pubbliche utilizzazioni
del repertorio sociale amministrato dalla Sezione
Musica.
Capitolo 1
Esecuzioni musicali realizzate “dal vivo” a mezzo di
strumenti musicali o con l’uso di apparecchi sonori
o videosonori, diffuse con la funzione di MUSICA
D’AMBIENTE.
Capitolo 2
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi
sonori o videosonri in occasione di TRATTENIMENTI
DANZANTI.
Capitolo 3
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi
sonori o videosonori in occasione di CONCERTINI
(intrattenimento musicale).
Capitolo 4
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi
sonori o videosonori in occasione di CONCERTI di
MUSICA CLASSICA.
Capitolo 5
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi
sonori o videosonori in occasione di CONCERTI di
MUSICA cosiddetta LEGGERA, di MUSICA JAZZ, ROCK,
FOLK, ecc., di RASSEGNE di GRUPPI FOLCLORICI e di
SPETTACOLI di DANZA.
Capitolo 6
Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da
COMPLESSI BANDISTICI.
Capitolo 6/BIS
Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da
COMPLESSI CORALI.
Capitolo 6/TER
Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da GRUPPI
CARATTERISTICI DELLA TRADIZIONE POPOLARE.
Capitolo 7
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi
sonori o videosonori in occasione di SPETTACOLI di
VARIETA’, ARTE VARIA, CABARET, ILLUSIONISMO e
SIMILARI o in accompagnamento a RAPPRESENTAZIONI di
SKETCH, di RECITAL di PROSA o di POESIE.
Capitolo 8
Esecuzioni musicali connesse alla PROIEZIONE
CINEMATOGRAFICA e alla VIDEOPROIEZIONE di film di
lungometraggio o di cortometraggio, di documentari,
di giornali di attualità e di filmati di genere
similare.
Capitolo 9
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi
sonori o videosonori effettuate a complemento di
CORSO e LEZIONI di DANZA CLASSICA, MODERNA,
CONTEMPORANEA, JAZZ e di CORSI di BALLO in genere,
ivi compresi i SAGGI di FINE CORSO.
Capitolo 10
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi
sonori o videosonori effettuate a desclusivo
sostegno di CORSI di GINNASTICA ARTISTICA, RITMICA,
AEROBICA, di PATTINAGGIO - SUL GHIACCIO e a ROTELLE
- di NUOTO SINCRONIZZATO e di ATTIVITA’ SIMILARI,
ivi compresi gli ALLENAMENTI e le GARE.
Capitolo 11
Esecuzioni musicali che avvengono in occasione di
spettacoli musicali veri e propri, festival di
canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz,
concerti di danza e balletti, concerti di bande e
majorettes, rassegne di gruppi folcloristici,
spettacoli cinematografici, spettacoli di arte
varia, trattenimenti danzanti e concertini,
organizzati in occasione di feste patronali, di
sagre o di analoghi festeggiamenti (es.: feste dello
sport, ricorrenze associative) nelle quali i vari
punti spettacolo sono dislocati all’interno di
un’area definita (cd. FESTE IN PIAZZA).
Si debbono intendere escluse dal presente accordo le
utilizzazioni del repertorio amministrato dalle
altre Sezioni della SIAE:
Sezione DOR: opere drammatiche, cabaret di prosa,
riviste ed opere analoghe.
Sezione LIRICA: opere liriche, balletti, oratori ed
opere analoghe.
Sezione OLAF: opere scritte ed orali nel campo
letterario e scientifico, recitazione in pubblico,
esposizioni di arte figurativa e fotogarafica.
SEZIONE II
- Condizioni Generali -
1 - Permesso spettacoli
e trattenimenti e programma musicale
Il responsabile del circolo che intende organizzare
la manifetsaizone oggetto dei capitoli di cui alla
Sezione I, deve preventivamente richiedere
all’Ufficio Periferico della SIAE competente per
territorio:
- il rilascio del “Permesso spettacoli e
trattenimenti”, fornendo tutti i dati e gli elementi
di valutazione utili per l’individuazione dei
parametri di riferimento (del capitolo della
categoria di appartenenza) per la conseguente
corretta determinazione della misura dei compensi
dovuti;
- nei casi prescritti la fornitura dei “programmi
musicali” da consegnare e far compilare a cura del
direttore o responsabile delle esecuzioni. Il
programma musicale, debitamente firmato
nell’apposito spazio dal direttore o responsabile
delle esecuzioni stesse, deve essere restituito
all’Ufficio Periferico della SIAE, entro il giorno
successivo a quello delle esecuzioni.
L’omessa indicazione di opere eseguite o
l’indicazione di composizioni musicali non
effettivamente eseguite comporta l’applicazione, a
carico dell’organizzatore, delle penali previste dal
Permesso spettacoli trattenimenti.
Per le utilizzazioni di cui ai capitoli 1, 9 e 10,
gli associati sono esonerati dall’obbligo della
consegna dei programmi musicali delle esecuzioni,
salvo quanto specificatamente previsto nei suddetti
capitoli.
2 - Autocertificazione
Per i repertori dichiarati di pubblico dominio o non
rientranti nelle opere amministrate dalla SIAE
l’organizzatore dovrà presentare autodichiarazione
in fede attestante la non tutelabilità del
repertorio.
3 - Certificato di
adesione
Il circolo aderente all’Associazione, per usufruire
del trattamento previsto dal presente
accordo-quadro, deve annualmente presentare,
all’Ufficio Periferico della SIAE competente per
territorio, il certificato di appartenenza
rilasciato dall’Associazione stessa.
4 - Inadempienze
L’inadempienza del circolo ad una qualsiasi delle
norme contenute nel presente accordo e nel “Permesso
di Esecuzione” rilasciato dalla SIAE comporta, oltre
al pagamento delle penali previste dal Permesso
Generale, anche la perdita del diritto alla
riduzione di cui al successivo articolo 5.
5 - Riduzioni
La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove
occorra, degli interventi che si rendessero
necessari da parte dell’Associazione nella fase
applicativa dell’accordo, riconosce ai circoli
aderenti all’Associazione stessa una riduzione sui
compensi fissi nella misura del 10%.
6 - Aggiornamento della
misura dei compensi
I compensi previsti nel presente accordo sono
soggetti ad aggiornamenti annuali in base alla
variazione registrata dall’indice ISTAT “dei prezzi
al consumo per famiglie di operai e di impiegati”
(ex indice del costo della vita) riferito al mese di
settembre dell’anno precedente.
7 - Potere di accesso
Alla SIAE è consentito il libero accesso ai luoghi
utilizzati dal circolo nei quali si svolgono le
attività soggette al Diritto d’Autore per verificare
la corretta applicazione dell’accordo nonchè la
corrispondenza delle dichiarazioni rese.
8 - Durata
Il presente accordo sarà valido dalla data di
sottoscrizione al 31 dicembre 2002 e si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo
disdetta di una delle parti che dovrà essere
comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a
mezzo lettera raccomandata.
9 - Comitato Permanente
Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla
interpretazione del presente accordo-quadro sarà
sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti
determinazioni di un Comitato Permanente nominato,
di comune accordo, dalle parti.
La
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP)
e l’ASI ribadiscono la necessità e la volontà di
operare unitariamente per il massimo sviluppo del
pattinaggio nella varietà delle forme e degli scopi
con cui è praticato ed organizzato. Pertanto nel
rispetto ciascuno dei propri fini istituzionali sia
la FIHP che l’ASI si impegnano a:
-
promuovere e favorire iniziative culturali di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui
problemi dello sport in generale e del
pattinaggio in particolare;
-
stimolare gli Enti locali a creare le condizioni
affinché tutti i cittadini possano svolgere la
pratica sportiva del pattinaggio, attraverso la
costruzione di impianti sportivi ed il razionale
utilizzo di quelli esistenti;
-
favorire iniziative comuni per la promozione
dell’attività sportiva nelle scuole e la piena
utilizzazione degli impianti scolastici.
La
F.I.H.P. e l’ASI nell’aderire alla convenzione si
impegnano a stabilire forme di collaborazione al
fine della diffusione e promozione dello sport del
pattinaggio con particolare riferimento all’attività
dei giovanissimi e dei non agonisti.
La
F.I.H.P. e l’ASI intendono in premessa ribadire le
preminenti sfere dalla loro ben specifica
competenza.
Spetta
alla F.I.H.P. il compito di organizzare,
regolamentare e promuovere lo sport del pattinaggio
a rotelle in tutte le sue specialità, con
particolare riferimento alla salvaguardia ed
all’incremento del livello tecnico-agonistico dei
praticanti.
Spetta
all’ASI il compito di promuovere l’attività dello
sport del pattinaggio al fine di assicurare a
chiunque lo voglia la possibilità di esprimersi ad
ogni livello, e secondo le proprie attitudini,
motivazioni e possibilità.
-
L’Alleanza Sportiva
Italiana, in seguito denominata “ASI”;
-
l’Istituto per il Credito Sportivo, in
seguito denominato “Istituto”;
-
Il Comitato Olimpionico Nazionale Italiano,
in seguito denominato “CONI”.
premesso che:
-
l’ASI intende
concorrere, in base ai suoi fini istituzionali
di Ente di promozione sportiva riconosciuto dal
Consiglio Nazionale CONI con deliberazione n.708
del 27/07/1994, alla diffusione dello sport di
base su tutto il territorio nazionale attraverso
una maggiore divulgazione ed ampliamento del
numero dei partecipanti all’esercizio della
pratica sportiva e promuovere un programma di
investimenti nel settore dell’impiantistica
sportiva da realizzarsi attraverso la propria
struttura centrale e periferica e le società
sportive aderenti, per la costruzione, la
gestione, l’ampliamento ed il miglioramento di
impianti sportivi e l’acquisto di immobili da
destinare ad attività sportiva;
-
per la realizzazione di tali intenti l’ASI
promuoverà, per un esito positivo le richieste
provenienti dalle proprie società sportive che
rientreranno nel programma di attuazione
previsto.
Per
agevolare la realizzazione di tale piano sul
territorio nazionale si addiviene, tra l’ASI,
l’Istituto ed il CONI, alla stipula della presente
convenzione regolata dai patti e dalle condizioni
che seguono:
Art.1
L’istituto per il Credito Sportivo nel limite della
somma complessiva di lire 15.000.000.000
(quindicimiliardi), si impegna a concedere mutui,
inseriti nel piano predisposto dall’ASI per lo
sviluppo della pratica sportiva, a favore di società
sportive affiliate all’ASI, costituite senza fine di
lucro ed aventi personalità giuridica che, in base a
progetti approvati ai sensi di legge e giusto il
parere tecnico del CONI, intendono costruire,
ampliare, migliorare attrezzature e riconvertire
impianti sportivi, nonché acquistare immobili da
destinare ad attività sportive:
I mutui
avranno la durata di 10 anni e saranno accordati al
tasso di interesse vigente al momento della stipula
dei singoli contratti.
L’intervento finanziario dell’Istituto è previsto
per un triennio e la somma prevista potrà essere
utilizzata nel corso del predetto periodo. Detto
importo, nel caso in cui venisse utilizzato per
intero prima della scadenza del triennio previsto,
potrà essere ulteriormente integrato, in base al
programma predisposto dall’ASI ed in relazione alla
disponibilità dei mezzi operativi da parte
dell’Istituto.
Art.2
Un’apposita commissione, costituita da membri in
rappresentanza di ciascuno degli Enti firmatari
della presente convenzione, assisterà con parere
consultivo l’ASI per la compilazione e la verifica
periodica dello stato di attuazione del programma
annuale anche al fine di apportare eventuali
modifiche ed integrazioni.
Tale
commissione ha, altresì, il compito di seguire
l’iter istruttorio delle pratiche di mutuo fino alla
definitiva conclusione.
Art.3
L’Istituto concederà agli enti mutuatari inseriti
nel piano predisposto dall’ASI un contributo negli
interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata
annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi
dell’art. 5 comma 2° della legge - 24 dicembre 1957
n. 1295 e successive modificazioni ed integrazioni,
nella misura prevista dalle tabelle dei contributi
vigenti al momento della concessione dei mutui.
Sui
mutui ammessi al contributo negli interessi, di cui
al comma precedente, sarà concesso un maggior
contributo negli interessi dell’1% per mutui fino a
2,5 miliardi ed un contributo negli interessi dello
0,50% per mutui di importo oltre i 2,5 miliardi e
fio a 4 miliardi.
Una
quota di interventi di particolare interesse,
prevista nei piani annuali predisposti dall’ASI,
potrà usufruire delle condizioni inseriti nel piano
programmatico annuale predisposto dall’Istituto.
Tale quota verrà concordata all’inizio di ciascun
esercizio.
Art.4
L’ASI si
impegna a fornire, gratuitamente ai soggetti
mutuatari, ove lo ritenga necessario, la
collaborazione per la progettazione degli impianti,
nonché consulenza ed assistenza tecniche.
Art.5
Il CONI
si impegna a fornire, tramite i propri servizi ed i
propri organi periferici, la consulenza tecnica
all’ASI ai fini della programmazione degli
interventi ed ai soggetti mutuatari in ordine alla
progettazione degli impianti.
Art.6
L’erogazione dei contributi sugli interessi, di cui
al precedente art.3, potrà essere sospesa e la
concessione potrà, altresì, essere revocata, nei
casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei
confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a
seguito di successivi controlli, nelle condizioni
previste dal contratto di concessione del
finanziamento.
La
sospensione o la revoca del contributo verrà
adottata con apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto.
Art.7
Per quel
che concerne le procedure necessarie per la
concessione dei mutui, il perfezionamento delle
garanzie che li assistono, nonché l’erogazione degli
stessi e quant’altro occorrente al perfezionamento
delle operazioni, saranno applicate le normative,
anche regolamentari ed amministrative, vigenti
presso l’Istituto.
Art.8
La
presente convenzione potrà essere riveduta a seguito
di ulteriori modifiche od integrazioni degli
articoli tuttora in vigore della legge 24 dicembre
1957, n.1295 istitutiva dell’istituto per il Credito
Sportivo e dello Statuto dell’Istituto stesso.
Art.9
Agli
effetti fiscali si chiedono le agevolazioni di cui
all’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601.
Letto, approvato e sottoscritto.
Premesso che:
l’Automobile Club
d’Italia/Commissione Sportiva Automobilistica
Italiana (CSAI) è la Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal CONI e dalla Federazione
Internazionale dell’Automobile;
l’Alleanza Sportiva
Italiana (ASI) è un Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI;
la CSAI e l’ASI hanno
l’obiettivo di favorire lo sviluppo sportivo del
Karting;
l’attività sportiva Karting
ASI si configura come attività “riservata” agli
iscritti all’ASI.
Tra la CSAI e l’ASI viene
stipulata, per il settore Karting, la presente
convenzione valida per un anno (1°gennaio/31
dicembre) e rinnovabile di anno in anno, con accordo
tacito, se le parti non oppongono obiezioni in tal
senso.
Alla convenzione è allegato un Regolamento di
esecuzione che fa parte integrante della stessa.
Regolamenti
L’ASI organizza e svolge la
propria attività Karting nel rispetto dei
regolamenti sportivi, tecnici e di sicurezza emanati
dalla CSAI.
L’ASI può richiedere alla
CSAI, anno per anno, motivandole, delle deroghe
regolamentari per le proprie manifestazioni purché
la stesse siano compatibili con i principi generali
di uniformità dei regolamenti.
Manifestazioni Karting e
licenza di organizzatore
All’ASI viene riconosciuta
la titolarità della licenza di Organizzatore da
rilasciare annualmente, su richiesta.
L’ASI organizza
direttamente, con il permesso di organizzazione
rilasciato dalla CSAI mediante approvazione del
regolamento particolare di gara, manifestazioni
sportive Karting riservate agli iscritti ASI.
L’ASI può affidare
l’organizzazione di tali manifestazioni a Club
titolari di licenza di Organizzatore CSAI/Karting
che provvederanno, con il benestare dell’ASI stessa,
a richiedere alla CSAI il permesso di
organizzazione.
Partecipazione alle
manifestazioni ASI
Per partecipare alle
manifestazioni Karting riservate ASI è richiesta,
oltre alla tessera ASI, anche la licenza di
concorrente/conduttor CSAI/Karting di grado
corrispondente alla categoria dei karts con cui
gareggia.
Calendario sportivo
Il calendario sportivo
delle manifestazioni ASI è concordato annualmente
sulla base delle disposizioni CSAI in materia.
Ufficiali di Gara
Gli Ufficiali di Gara della
manifestazioni ASI devono essere tutti iscritti nei
ruoli degli Ufficiali di Gara Karting abilitati
dalla CSAI
Sedi di gara
Le manifestazioni ASI
possono svolgersi su piste permanenti (kartodromi)
omologati dalla CSAI e su circuiti cittadini
provvisori approvati anch’essi dalla CSAI.
Disposizioni finali
La CSAI e l’ASI si
impegnano a dare la massima divulgazione alla
presente convenzione ed al suo Regolamento di
esecuzione ed a vigilare affinché le rispettive
strutture centrali e periferiche li applichino
integralmente e collaborino nell’interesse generale
del corretto svolgimento dell’attività sportiva
Karting.
La CSAI si riserva la
facoltà di designare, con spese a carico della
Federazione Italiana Karting, un proprio Osservatore
presso le manifestazioni riservate ASI.