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COPERTURA ASSICURATIVA

(Dal Sito www.alleanzasportiva.it)

La denuncia di un infortunio deve essere fatta entro tre giorni sugli appositi moduli ed inviata all’ASI Nazionale tramite raccomandata A.R., pena la nullità della stessa.

Art.1
Alleanza Sportiva Italiana ha stipulato una nuova polizza assicurativa con la compagnia LLOYD ADRIATICO a favore dei tesserati ASI e l’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante lo svolgimento delle attività sportive organizzate da Alleanza Sportiva Italiana.
Il dettaglio delle coperture assicurative previste per le tre tipologie di tesseramento con copertura assicurativa è descritto a pag.71 della presente Guida Pratica.
La copertura si intende estesa al rischio in itinere limitatamente al viaggio o percorso effettuato per raggiungere i luoghi di manifestazioni sportive, con mezzi pubblici o presi a noleggio con conducente dall’ ASI purchè organizzati dalla stessa. Sono esclusi i percorsi individuali e a bordo di auto e/o motoveicoli personali.
La copertura assicurativa è prestata durante lo svolgimento delle attività previste e praticate dai Soci ASI, siano esse allenamenti o partecipazioni anche a manifestazioni organizzate da altri Enti, semprechè la partecipazione a tali manifestazioni sia diretta, organizzata o comunque autorizzata dall’ASI.
Altresì la copertura assicurativa è prestata anche in occasione di partecipazione a manifestazioni organizzate da altri Enti, semprechè la partecipazione a tali manifestazioni sia diretta, organizzata o comunque autorizzata dall’ASI.
Qualora il tesserato ASI si alleni privatamente o partecipi a titolo personale a manifestazioni sportive organizzate da altri Enti senza che l’ASI ne abbia promosso od organizzato la partecipazione, non godrà della copertura assicurativa prestata dalla presente polizza.

Sono considerati infortuni anche:
- l’asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose;
- gli avvelenamenti od intossicazioni conseguenti ad ingestione od
  assorbimento di sostanze in genere;
- le infezioni od avvelenamenti da morsi o punture in genere;
- le influenze termiche ed atmosferiche;
- la malaria e le malattie tropicali in genere;
- asfissia;

- l’annegamento;
- l’assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi infarti) determinate da sforzi (ernie traumatiche).

In via semplificativa si precisa che la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti all’Assicurato:
- per scariche elettriche o contatto con agenti corrosivi;
- per imprudenze, negligenze anche gravi;
- per colpa anche grave;
- in stato di malore, incoscienza e vertigini;
- in occasioni di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti
  od aggressioni in genere;
- a seguito di azioni di terrorismo;
- per infezioni o corrosioni derivanti da contatto con acidi.
- dovuti ad influenze termiche o atmosferiche.

Esclusioni

Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni occorsi:
- in conseguenza di dolo o di azione delittuosa dell’Assicurato;                
- in conseguenza di imprese temerarie o di acrobazie di volo con veicoli non
  adatti;
- sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti
  volontariamente.
Nonchè gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:
- free-climbing;
- salto dal trampolino con sci e idrosci;
- sci estremo;
- sci acrobatico;
- bob;
- aerei in genere;
- paracadutismo;
- deltaplano e parapendio;
- motoristici.

                                          
Art.2  Garanzie prestate

  MORTE                    INVALIDITA’                        RIMBORSO
                                                                    PERMANENTE                 SPESE MEDICHE
                                                                       
     TESSERA A         € 26.000,00             € 52.000,00            NON PREVISTO

 

     TESSERA B         € 52.000,00             € 52.000,00                 € 2.582,00

 

     TESSERA C         € 78.000,00             € 100.000,00             € 10.000,00

 

Rimborso Spese Mediche
La Compagnia rimborsa, entro un anno dal verificarsi dell’infortunio, le spese sotenute dall’Assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio:
- per accertamenti diagnostici;
- per prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di
  protesi di qualsiasi genere).

Ed in caso di ricovero in Istituto di Cura, con o senza intervento chirurgico, le spese per:
- rette di degenza;
- onorari di medici curanti;
- medicinali;
- diritti di sala operatoria;
- materiali d’intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati
  durante l’intervento, con esclusione della sostituzione di protesi posiazionate
  anteriormente al sinistro).
Il rimborso è considerato per evento e per anno assicurativo fino alla concorrenza del massimale di:

Riferimento delle Tabelle di Legge per il Caso di Invalidità Permanente
La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione è sostituita da quella di cui all’allegato 1 del DPR 30.6.65 N°1124 (INAIL) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

Franchigia sull’Invalidità Permanente
A parziale deroga dell’art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione è stabilito che non si farà luogo a indennizzo per Invalidità permanente quando questa
sia di grado inferiore o pari al 5% della totale. Se l’Invalidità Permanente supera il 5% della quota totale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Valutazione Speciale dell’Invalidità Permanente
In caso di Invalidità Permanente conseguente ad infortunio che riduca l’attitudine al lavoro, valutata paro o superiore al 60%, in base alla tabella di cui all’allegato 1 del DPR N°1124 del 30.6.65, e che renda obiettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, sarà liquidato il 100% del capitale di Invalidità Permanente contemplato in polizza.

 

RESPONSABILITA'  CIVILE

 

I Tesserati ASI sono sottoposti a copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, con la compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico.
Le condizioni sono le seguenti:
                       
            Massimale unico                      2.000.000,00 euro

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI

Oggetto dell’assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La società si obbliga a tenere in danno l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali si è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persona della quale debba rispondere.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10, 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.
Estensione territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, esclusi l’URSS. L’Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore o le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a;
c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, isubappaltatori ed i loro dipendenti, nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.

Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aereo ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore da impiego;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) derivanti da responsabilità personale degli atleti;
h) subiti dagli addetti ai servizi di gara.

Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’assicurato deve rinunciare soltanto ai sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

 

Gestione delle vertenze di danno - spese legali
La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’asicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari a quanto dal massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multa o ammenda né delle spese di giustizia penale.