La denuncia di un
infortunio deve essere fatta entro tre giorni
sugli appositi moduli ed inviata all’ASI
Nazionale tramite raccomandata A.R., pena la
nullità della stessa.
Art.1
Alleanza Sportiva Italiana ha stipulato una
nuova polizza assicurativa con la compagnia
LLOYD ADRIATICO a favore dei tesserati ASI e
l’assicurazione vale per gli infortuni che
l’Assicurato subisca durante lo svolgimento
delle attività sportive organizzate da Alleanza
Sportiva Italiana.
Il dettaglio delle coperture assicurative
previste per le tre tipologie di tesseramento
con copertura assicurativa è descritto a pag.71
della presente Guida Pratica.
La copertura si intende estesa al rischio in
itinere limitatamente al viaggio o percorso
effettuato per raggiungere i luoghi di
manifestazioni sportive, con mezzi pubblici o
presi a noleggio con conducente dall’ ASI purchè
organizzati dalla stessa. Sono esclusi i
percorsi individuali e a bordo di auto e/o
motoveicoli personali.
La copertura assicurativa è prestata durante lo
svolgimento delle attività previste e praticate
dai Soci ASI, siano esse allenamenti o
partecipazioni anche a manifestazioni
organizzate da altri Enti, semprechè la
partecipazione a tali manifestazioni sia
diretta, organizzata o comunque autorizzata
dall’ASI.
Altresì la copertura assicurativa è prestata
anche in occasione di partecipazione a
manifestazioni organizzate da altri Enti,
semprechè la partecipazione a tali
manifestazioni sia diretta, organizzata o
comunque autorizzata dall’ASI.
Qualora il tesserato ASI si alleni privatamente
o partecipi a titolo personale a manifestazioni
sportive organizzate da altri Enti senza che
l’ASI ne abbia promosso od organizzato la
partecipazione, non godrà della copertura
assicurativa prestata dalla presente polizza.
Sono considerati
infortuni anche:
- l’asfissia per fuga di gas, vapori o
esalazioni velenose;
- gli avvelenamenti od intossicazioni
conseguenti ad ingestione od
assorbimento di sostanze in genere;
- le infezioni od avvelenamenti da morsi o
punture in genere;
- le influenze termiche ed atmosferiche;
- la malaria e le malattie tropicali in genere;
- asfissia;
- l’annegamento;
- l’assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi infarti) determinate da
sforzi (ernie traumatiche).
In via semplificativa
si precisa che la garanzia vale anche per gli
infortuni derivanti all’Assicurato:
- per scariche elettriche o contatto con agenti
corrosivi;
- per imprudenze, negligenze anche gravi;
- per colpa anche grave;
- in stato di malore, incoscienza e vertigini;
- in occasioni di rapine, attentati, sequestri,
tumulti popolari, atti violenti
od aggressioni in genere;
- a seguito di azioni di terrorismo;
- per infezioni o corrosioni derivanti da
contatto con acidi.
- dovuti ad influenze termiche o atmosferiche.
Esclusioni
Sono esclusi
dall’assicurazione gli infortuni occorsi:
- in conseguenza di dolo o di azione delittuosa
dell’Assicurato;
- in conseguenza di imprese temerarie o di
acrobazie di volo con veicoli non
adatti;
- sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci
ed allucinogeni assunti
volontariamente.
Nonchè gli infortuni derivanti dalla pratica dei
seguenti sport:
- free-climbing;
- salto dal trampolino con sci e idrosci;
- sci estremo;
- sci acrobatico;
- bob;
- aerei in genere;
- paracadutismo;
- deltaplano e parapendio;
- motoristici.
Art.2 Garanzie prestate
MORTE
INVALIDITA’
RIMBORSO
PERMANENTE
SPESE MEDICHE
TESSERA A € 26.000,00 €
52.000,00 NON PREVISTO
TESSERA B
€ 52.000,00 € 52.000,00
€ 2.582,00
TESSERA C
€ 78.000,00 € 100.000,00
€ 10.000,00
Rimborso Spese Mediche
La Compagnia rimborsa, entro un anno dal
verificarsi dell’infortunio, le spese sotenute
dall’Assicurato per le conseguenze dirette ed
esclusive dell’infortunio:
- per accertamenti diagnostici;
- per prestazioni mediche specialistiche (con
esclusione della sostituzione di
protesi di qualsiasi genere).
Ed in caso di ricovero
in Istituto di Cura, con o senza intervento
chirurgico, le spese per:
- rette di degenza;
- onorari di medici curanti;
- medicinali;
- diritti di sala operatoria;
- materiali d’intervento (compresi gli
apparecchi protesici e terapeutici applicati
durante l’intervento, con esclusione della
sostituzione di protesi posiazionate
anteriormente al sinistro).
Il rimborso è considerato per evento e per anno
assicurativo fino alla concorrenza del massimale
di:
Riferimento delle
Tabelle di Legge per il Caso di Invalidità
Permanente
La tabella delle percentuali di invalidità
permanente prevista dall’art. 4 delle Condizioni
Generali di Assicurazione è sostituita da quella
di cui all’allegato 1 del DPR 30.6.65 N°1124
(INAIL) e successive modificazioni intervenute
fino alla data di stipulazione della presente
polizza.
Franchigia
sull’Invalidità Permanente
A parziale deroga dell’art.4 delle Condizioni
Generali di Assicurazione è stabilito che non si
farà luogo a indennizzo per Invalidità
permanente quando questa
sia di grado inferiore o pari al 5% della
totale. Se l’Invalidità Permanente supera il 5%
della quota totale l’indennizzo verrà
corrisposto solo per la parte eccedente.
Valutazione Speciale
dell’Invalidità Permanente
In caso di Invalidità Permanente conseguente ad
infortunio che riduca l’attitudine al lavoro,
valutata paro o superiore al 60%, in base alla
tabella di cui all’allegato 1 del DPR N°1124 del
30.6.65, e che renda obiettivamente impossibile
la prosecuzione del rapporto di lavoro, sarà
liquidato il 100% del capitale di Invalidità
Permanente contemplato in polizza.